La falsa testimonianza

L’art. 372 c.p. prevede e punisce il delitto di falsa testimonianza. La norma risulta collocata nel titolo III – delitti contro l’amministrazione della giustizia – del libro II del codice penale: la ratio dell’incriminazione del delitto in questione è quella di assicurare, attraverso la veridicità e la completezza delle testimonianze, il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni non vere o reticenti.
Commette questo delitto la persona che, “deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.”
In altre parole: affermare il falso, significa dichiarare accaduto un fatto che nella realtà non si è invece verificato; negare la verità significa dichiarare un fatto come non accaduto ben sapendo che quest’ultimo si è verificato; tacere, in tutto o in parte, significa rimanere in silenzio sui fatti di cui si è a conoscenza.
Il delitto di falsa testimonianza è un reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente che il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia pertinente alla causa e suscettibile di portare un contributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziaria anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice. La valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia ex ante, e, al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la pertinenza denota la riferibilità o afferenza dell’oggetto della testimonianza che si assume falsa, nella sua triplice modalità esecutiva, commissiva (affermare il falso, negare il vero) od omissiva (reticenza), ai fatti che il processo è destinato ad accertare e giudicare. La rilevanza attiene, invece, più specificamente alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze, cioè alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire, deviandola dalla autentica e genuina verità processuale, sulla decisione del processo ( Cass. Pen., Sez. VI, n. 20656 del 22/11/2011, De Gennaro, Rv. 252628).
Deve comunque ritenersi, in omaggio al principio di necessaria offensività, che il delitto di falsa testimonianza non sussiste quando i fatti posti ad oggetto della dichiarazione falsa o reticente, risultino a priori irrilevanti ai fini della decisione, così che la deposizione non risulti idonea ad incidere sul corretto funzionamento dell’attività giudiziaria (Corte d’Appello Roma, Sez. III, sent. 28/01/2016, n. 456).

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