RC auto, estesa la garanzia alla circolazione nelle aree private
Pesa la Corte UE. Nozione di circolazione estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 21983/21, pubblicata il 30 luglio che ha stabilito che la vittima dell’incidente può vantare l’azione diretta per il risarcimento nei confronti dell’assicurazione del responsabile anche se il sinistro è avvenuto in un luogo privato. Pesano le direttive europee e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea: nella nozione di circolazione stradale è estesa a qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale del mezzo. Trova ingresso il ricorso dei parenti dopo la morte del bambino investito dal camper in manovra all’uscita del box. Trovano ingresso due motivi dell’atto di impugnazione proposto dai genitori della vittima, difesi dall’avvocato Alessandro Gracis: il bimbo trova la morte mentre il nonno materno sta spostando dal garage il veicolo attrezzato a roulotte per parcheggiarlo nel cortile di casa. Sbaglia la Corte d’appello a escludere il risarcimento sul rilievo che la copertura assicurativa sarebbe garantita soltanto su strade pubbliche o equiparate: queste ultime sono sì aree private ma nelle quali è consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, che hanno la possibilità «giuridicamente lecita» di accedervi anche se non possono vantarvi diritti (e non conta che possano entrarci solo perché appartengono a uno o più categorie specifiche oppure per particolari finalità o condizioni). Risulta decisiva la Corte di giustizia nell’interpretazione delle norme eurounitarie: per la sentenza C-162/13 conta soltanto l’uso del veicolo ai fini dell’Rc auto, mentre non hanno alcun rilievo le caratteristiche del terreno su cui il mezzo è utilizzato. La disciplina posta dall’articolo 2054 Cc e quella in tema di assicurazione obbligatoria Rc auto risultano connesse in modo imprescindibile. E la conclusione è che rientrano nella circolazione su aree equiparate alle strade in uso pubblico i movimenti effettuati in ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Non si può quindi escludere, ad esempio, l’azione diretta contro l’assicurazione per l’incidente sulla rampa d’accesso del garage condominiale, solo perché vi accede un numero determinato di persone. E neppure si può negare il risarcimento per il sinistro avvenuto nel cortile di casa, come nella specie. Invece la copertura è esclusa quando si utilizza un mezzo che non rientra fra i veicoli disciplinati dal codice della strada. Oppure quando si fa un uso anomalo del veicolo, ad esempio quando lo si impiega come arma per investire e uccidere persone. Per Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’interpretazione estensiva dell’articolo 122 Cda oltre che costituzionalmente orientata risulta conforme al diritto dell’Unione europea.