Gioca a calcio saponato e cade, il gestore dell’impianto sportivo deve risarcire i danni

Va di moda: partite indiavolate a calcetto su un campo reso scivoloso da abbondanti innaffiature di acqua e sapone. Lo chiamano “calcio saponato”, e le squadre passano più tempo a ruzzolare che a giocare, tra le risate degli spettatori. Una di queste partite, in un campetto allestito in un impianto sportivo in provincia di Salerno in Campania, ha però avuto un esito dannoso, sfociato in un contenzioso tra il malcapitato e la società che aveva in gestione l’impianto sportivo. La materia del contendere è cessata con l’ordinanza della Cassazione 37708/21, depositata il primo dicembre, che ha accolto il ricorso del contribuente. Per la Suprema Corte non si può escludere il risarcimento per i danni causati dalla caduta durante una partita di “calcetto saponato” qualora manchi la valutazione di eventuali anomalie o insufficienze del campo da gioco. Il caso riguarda una domanda di risarcimento per i danni subiti durante una caduta, nel corso di una partita di calcetto saponato, tenutasi presso l’impianto sportivo della società convenuta. Il giudice a quo di Vallo della Lucania, aveva rigettato la domanda in quanto il danneggiato era consapevole dei rischi legati allo sport praticato, senza però accertare le condizioni del campo da gioco. Nell’ordinanza gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net spiegano come l’esclusione della valutabilità di eventuali anomalie o insufficienze del campo da gioco è ingiustificata, in quanto necessaria e centrale nel tema di lite. Infatti, «il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o di terzi». Di conseguenza, l’esclusione della valutazione delle condizioni del campo dal tema di giudizio, priva di efficacia giustificativa il riferimento ai maggiori rischi legati alla peculiarità della gara sportiva praticata ed all’implicita accettazione dei rischi da parte dell’appellante. Infine, si potrebbe parlare di rischio elettivo – idoneo ad elidere il nesso causale e ad escludere o attenuare la responsabilità del custode – nell’ipotesi in cui il danneggiato fosse consapevole non solo della peculiarità del gioco praticato e delle inevitabili ripetute cadute sul piano di gioco ma anche delle condizioni strutturali del campo utilizzato. Tuttavia, su questo, nel caso in esame, non è stato condotto alcun esame.

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