Le FF.AA. nella tutela penale dell’ordine pubblico
La particolare attenzione che l’ordinamento giuridico riserva alle tematiche variegate inerenti l’ordine pubblico e al modo particolarmente intenso con il quale esse sono avvertite e – soprattutto – incidono nella compagine sociale, ha fatto sì che lo stesso Codice Penale vigente abbia dedicato non poche norme volte a tutelare – e per converso a sanzionare – l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità personale e patrimoniale dei consociati, prevedendo tra le numerose disposizioni nella specifica materia, due titoli dedicati, rispettivamente, ai delitti contro l’ordine pubblico ed ai delitti contro l’incolumità pubblica.
Epperò, è necessario evidenziare l’importanza dell’intervento delle Forze Armate – e, in special modo, dell’Esercito Italiano – nella tutela dell’ordine pubblico.
Innanzitutto, è necessario evidenziare come l’impiego dell’Esercito Italiano nella tutela penale dell’ordine e della sicurezza pubblica sia un intervento volto ad aiutare, sostenere e rafforzare il controllo da parte delle Forze di polizia in tutte le situazioni pregiudizievoli per l’ordine pubblico, instaurando – di fatto – una stretta collaborazione con le Forze dell’ordine, dando prova del loro essere “al servizio” dello Stato.
La possibilità di fare ricorso alle Forze armate nell’ambito delle operazioni di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994).
Innanzitutto, è necessario evidenziare come l’impiego dell’Esercito Italiano nella tutela penale dell’ordine e della sicurezza pubblica sia un intervento volto ad aiutare, sostenere e rafforzare il controllo da parte delle Forze di polizia in tutte le situazioni pregiudizievoli per l’ordine pubblico, instaurando – di fatto – una stretta collaborazione con le Forze dell’ordine, dando prova del loro essere “al servizio” dello Stato.
L’intervento dell’Esercito nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in tempo di pace costituisce una misura eccezionale formalmente prevista dall’ordinamento giuridico italiano.
La materia è stata regolamentata in modo organico con la Legge n. 128 del 2001 all’articolo 16 e con la Legge n. 125 del 2008 all’art. 7 bis.
L’art. 18 della Legge n. 128 del 2008 recita: «in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico».
Ai sensi dell’art. 7 bis della seconda delle due citate leggi, «per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere».