Gli organi deputati alla tutela dell’ordine pubblico

Nel tentativo di esaminare il profilo organizzativo connesso alla gestione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, occorre segnalare che l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza è delineato dalla Legge n. 121 del 1981.
Le funzioni di Pubblica Sicurezza sono affidate, a livello centrale, al Ministro dell’Interno, che assume la figura giuridica di Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, il quale si avvale, per l’esercizio delle sue funzioni, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, retto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
A livello provinciale, le funzioni di Pubblica Sicurezza sono affidate al Prefetto e al Questore.
Al Prefetto, quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, spetta la responsabilità dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, il Prefetto assicura l’unità di indirizzo e di coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di P.S.; inoltre, dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a disposizione.
Al Questore spetta la direzione, la responsabilità, il coordinamento a livello tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e il coordinamento dell’impiego della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
A livello provinciale opera, altresì, il Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, organo consultivo del Prefetto, presieduto dallo stesso e composto dal Questore, dal Sindaco del comune capoluogo e dal Presidente della provincia, dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché dai Sindaci degli altri comuni, interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
La legge 26 marzo 2001, n.128, ha dato facoltà al Prefetto di chiamare alle sedute del Comitato anche i responsabili di altre amministrazioni interessate ai problemi da trattare.
In estrema sintesi, il compito fondamentale dell’autorità di pubblica sicurezza è di garantire le condizioni di pace sociale, impedendo il concretizzarsi dei fattori che potenzialmente la minacciano, prima ancora che eliminando gli stati di turbativa già in atto.
Le funzioni di Pubblica Sicurezza sono assolte dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza e dagli Agenti di Pubblica Sicurezza; i quali – in via generale – vegliano al
mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità pubblica ed alla tutela delle persone e della proprietà e alla prevenzione dei reati; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle Pubbliche Autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati disastri.
La Legge n.125 del 24 luglio 2008 ha conferito la qualifica di agente di P.S. al personale delle Forze Armate impiegato per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità.
È importante sottolineare, al riguardo, che detta qualifica può discendere solo da disposizioni contenute in norme di legge, non essendo utili, allo scopo, quelle eventualmente contenute nelle ordinanze prefettizie emanate ai sensi dell’articolo 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Ciò per effetto di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 23 maggio 1961, «non potendo il Prefetto emettere provvedimenti che possano in nessun modo considerarsi di carattere legislativo quanto alla loro forma e ai loro effetti».
Gli ufficiali ed agenti di P.S. sono, nell’esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali (art. 357 c.p.).

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post