La Commissione Tributaria annulla un sollecito di pagamento notificato dall’Arneo per oltre 2.300 euro
Il tema del pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica e della loro legittimità è tutt’affatto che sopito. Tant’è che continuano a pervenire ai proprietari di beni immobili all’interno delle aree interessate le richieste di pagamento per questo balzello dai più percepito come iniquo o addirittura incomprensibile. In tale ottica, appare interessante la sentenza, ricevuta oggi, della C.T.P. di Lecce – Sez. 2 – che, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha accolto il ricorso del 23 febbraio 2021 ed ha totalmente annullato il sollecito di pagamento di euro 2.303,88 del Consorzio di Bonifica dell’Arneo notificato alla S.R.L. AGRISUD. La prova del beneficio diretto e specifico grava sempre sull’ente impositore. Siffatta prova presuppone che l ‘ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuzione in relazione all’ambito operativo del corrispondente piano di classificazione, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell’ambiente. Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “…….. il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito al fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e in sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012, n. 11722/2010). Nella fattispecie, se pure il Consorzio ha assolto l’onere di che trattasi, tuttavia, in concreto, le specifiche contestazioni del ricorrente, non contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto al fondo di proprietà, consentono di ritenere superata la presunzione di che trattasi. Segnatamente, possono ritenersi di fatto incontestate, oltre che pertinenti, le risultanze peritali addotte da parte ricorrente – dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari – assurgendo le stesse a prova dell’infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario. Il fatto che il consorzio ciclicamente attui interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sua competenza e di diretta gestione al fine di garantire la migliore salvaguardia delle proprietà immobiliari rimane una mera enunciazione a fronte di quanto documentatamente rappresentato dal ricorrente. Ancora una decisione favorevole ai contribuenti. Tuttavia, anche alla luce di questa sentenza riteniamo sempre più necessario un intervento delle regioni per porre fine alla richiesta di questi pagamenti, tenuto conto che migliaia di contribuenti preferiscono pagare poche decine di euro piuttosto che fare ricorso che, per natura, è oneroso.