La Cassazione penale: “Chi provoca un sinistro ha l’obbligo di fermarsi e verificare le condizioni delle persone coinvolte”
Conducente provoca un sinistro stradale e non presta assistenza a prescindere dal danno? Scatta l’omissione di soccorso. L’obbligo, dettato dal Codice della strada, è quello di fermarsi e accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte. Lo ha stabilito oggi la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 4143/22. Il conducente di una vettura, dopo aver urtato un’altra auto, non aveva ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza all’altro conducente. La Corte d’appello di L’Aquila lo aveva condannato perché si era allontanato dal luogo del sinistro senza prima valutare l’impatto dell’incidente e accertarsi delle condizioni dei soggetti implicati. Il ricorrente è ricorso in sede di legittimità contro la decisione dei giudici di merito ritenendo che la dinamica del sinistro non gli aveva consentito di percepire l’effettiva possibilità che il conducente dell’altra auto avesse riportato lesioni. Nella sentenza di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli Ermellini, infatti, spiegano come il ricorso è infondato. “L’art. 189 CdS, si legge chiaro nel documento, dispone che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente dopo un investimento (art. 189, comma 7, C.d.S.) esige un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento e avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti”. Per questo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.