Le FF.AA. in funzione anticriminalità e terrorismo
Interessante è capire quali siano gli impieghi delle Forze Armate nei servizi relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica, nei quali i militari sono stati posti a disposizione del Prefetto della provincia e nel cui contesto hanno acquisito la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Questo utilizzo dello strumento militare risulta maggiormente similare all’attuale impiego dei militari per il controllo del territorio finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure restrittive e di contenimento dovute alla pandemia virale.
Volendo tracciare un breve excursus storico, il primo impiego delle Forze Armate per scopi di ordine e sicurezza pubblica risale alle campagne militari contro il brigantaggio, condotte nelle province meridionali della penisola italiana tra il 1860 ed il 1880 ed è proseguito nel contrasto al banditismo in Sicilia, negli anni compresi tra il 1920 e il 1930.
Dal 1945 le Forze Armate e, in particolare, l’Esercito italiano è intervenuto in concorso alle Forze dell’ordine in occasione di attività anti banditismo in Sicilia nell’immediato dopoguerra; nelle operazioni condotte in Alto Adige per prevenire atti terroristici da parte dei movimenti separatisti sud – tirolesi (1961 –1968); nella sorveglianza delle tratte ferroviarie S. Eufemia Lametia – Villa S. Giovanni (1970 – 1971) e Chiusi – Bologna (1975 – 1976, 1978 – 1979) a seguito di disordini ed attentati; nella vigilanza degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino (1975 – 1976) a seguito di attentati terroristici; nell’attività di controllo del territorio in occasione del rapimento dell’onorevole Aldo Moro, Presidente della Democrazia Cristiana (1978); nella protezione di obiettivi civili di primaria importanza sul territorio nazionale contro le minacce terroristiche, durante la guerra del Golfo (1991); nel contenimento e controllo di oltre 20.000 profughi albanesi sbarcati a più riprese nei porti di Brindisi e Bari nel 1990 – 1991 e, successivamente, ospitati presso infrastrutture militari per oltre un anno.
Si è così giunti al 1992, anno in cui fu disposta l’operazione “Forza Paris”, voluta dall’allora Governo per consentire all’Esercito di collaborare con le Autorità di pubblica sicurezza nel controllo delle zone centrali della Sardegna, per limitare lo spazio di manovra della criminalità, sull’onda dell’emozione provocata dal rapimento del piccolo Farouk Kassam, sottoposto anche al brutale taglio di un orecchio.
L’operazione cominciò il 15 luglio 1992 e fu poi ripetuta, con cadenza annuale, fino al 1997, consentendo alla Forza Armata di fornire, oltre al concorso indiretto alle attività svolte dalle Forze di polizia, anche un’attività di prevenzione dell’ennesima piaga degli incendi boschivi e dei reati di abigeato.
L’utilizzo di reparti delle Forze Armate in servizi di ordine e sicurezza pubblica si è però intensificato negli ultimi decenni ed è stato ricondotto in un preciso contesto giuridico, più volte ripreso e confermato negli atti normativi emanati all’atto delle successive emergenze.
La dettagliata disciplina giuridica per l’impiego dei militari in queste particolari attività trova origine nei gravissimi fatti accaduti nella regione Sicilia nell’anno 1992. A sei giorni dalla tragica morte del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, l’allora governo approvò il D.L. 25 luglio 1992, n. 349 “Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia” che disciplinava l’impiego di contingenti delle Forze Armate, nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata, in operazioni di polizia nel territorio della regione siciliana, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell’ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini.
Il provvedimento risulta di particolare interesse poiché per primo indicava i presupposti e i limiti per l’impiego dei contingenti militari, validi ancora oggi, che possono essere così riassunti.
Nel corso delle operazioni, i militari: sono posti a disposizione del Prefetto della provincia in cui operano; esercitano le funzioni di agenti di pubblica sicurezza; possono procedere all’identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 1526; non possono mai espletare funzioni e compiti riferibili alla polizia giudiziaria; accompagnano, ove necessario, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, le persone identificate e perquisite presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri.