L’evoluzione del principio di legalità nella giurisprudenza amministrativa
Chiarita l’accezione del principio di legalità invalsa nella più recente giurisprudenza costituzionale, giova soffermarsi sui corollari che tale principio reca con sé in ambito amministrativo.
Si tratta, più nel dettaglio, di precipitati che attengono alle caratteristiche dei provvedimenti amministrativi dotati del connotato della cd. autoritatività. In particolare, questi devono rispondere ai caratteri della tipicità e della nominatività.
In altre parole, nel corso degli anni, anche i giudici amministrativi hanno considerato il supremo principio secondo logiche diverse, in relazione alle varie questioni poste al loro vaglio, e dalle quali, si possono ricavare una serie di dati in ordine all’applicazione del principio di legalità, il cui numero varia man mano che si procede ad ulteriori raffinazioni del principio, per individuare, se possibile, un’esatta definizione.
Ad esempio, il fatto che l’amministrazione possa esercitare esclusivamente i poteri che le sono attribuiti dalla legge lo si ricava da una serie di sentenze con cui i giudici amministrativi accolgono una lettura formale del principio di legalità.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 214 del 1993, dichiara: «In base al principio di legalità amministrativa, ogni provvedimento è espressione di un potere riconosciuto all’amministrazione da una norma specifica».
Il TAR Lecce, sez. II, con sentenza n. 293 del 2009 stabilisce: «Occorre una disposizione normativa che attribuisca alla Pubblica Amministrazione il potere/dovere di emanare atti amministrativi».
Il TAR Milano, sez. III, con sentenza n. 2113 del 2010, chiarisce che: «Il principio di legalità assolutamente esclude che l’ordine dell’autorità possa incidere sulle libertà personali in assenza dei presupposti normativi e al fine di espungere dal territorio talune manifestazioni di irregolarità sociale e malcostume».
Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 5017 del 2013, conferma che: «Il principio di legalità impone la conformità del provvedimento alle norme che disciplinano l’azione amministrativa per la singola fattispecie».
Il principio di legalità formale esige che ogni provvedimento amministrativo debba essere costantemente sorretto da una norma valida. Pertanto, se la norma viene meno per effetto di una pronuncia della Corte costituzionale o per altra disposizione legislativa, l’amministrazione è tenuta ad esercitare i propri poteri di autotutela.
Così, il TAR Lecce, sez. II, con sentenza n. 550 del 2010, dichiara: «L’annullamento dei provvedimenti amministrativi illegittimi perché emessi in applicazione di una norma poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale e per ciò stesso, eliminata ex tunc dall’ordinamento, dispiegando le sentenze della Corte costituzionale i loro effetti anche nei confronti delle posizioni giuridiche non esaurite».
Il principio di legalità in senso sostanziale comporta la regola dell’irretroattività degli atti amministrativi.
Il TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 4892 del 2010, afferma: «Nell’ambito dell’azione amministrativa vige la regola generale dell’irretroattività, espressione del principio di legalità e dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce all’amministrazione di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato, ed opera, a maggior ragione, in presenza di provvedimenti con valenza regolamentare, quali sono gli atti di determinazione delle tariffe dovute per i servizi locali e, che il comportamento deve essere sottoposto alla legge vigente al momento del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina previgente meno favorevole».
I due corollari che il principio di legalità reca con sé in ambito amministrativo sono: il principio di nominatività e il principio di tipicità.
Il principio di nominatività si riferisce al tipo di atto che l’amministrazione può adottare, e, il principio di tipicità si riferisce agli effetti che gli atti dell’amministrazione possono produrre.
Per la giurisprudenza questi due principi degli atti amministrativi costituiscono canoni alla cui stregua valutare la legittimità dei medesimi.