INPS inerte anche contro la decisione del tribunale
Lo scorso 6 dicembre segnalavamo l’importante decisione del Tribunale di Lecce, sezione lavoro, che con un’interessante ordinanza aveva riconosciuto l’ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in materia di Reddito di Emergenza (REM). In particolare, il giudice Francesca Costa aveva accolto il ricorso di una donna che aveva proposto apposita istanza dopo aver rinunciato mesi prima al Reddito di Cittadinanza e per un problema connesso ad un asserito “conflitto tra il reddito di emergenza stesso e il reddito di cittadinanza”, le era stato sospeso dopo l’erogazione del solo mese di giugno. In realtà la sospensione del REM era dipesa da un problema burocratico in quanto il Reddito di Cittadinanza per il quale non aveva neanche mai ritirato la carta, per fatto e responsabilità esclusiva dell’INPS stessa, non era stato revocato. La signora, quindi, era stata costretta in piena difficoltà pandemica a cercare di spiegare le proprie ragioni all’istituto previdenziale che nonostante i ripetuti tentativi, non aveva in alcun modo “sbloccato” la situazione lasciandola senza alcun beneficio pur avendone tutti i requisiti. Tanto, infatti, era stato accertato nel giudizio d’urgenza cui la cittadina era stata costretta a ricorrere dopo essersi rivolta allo “Sportello dei Diritti”. Assistita dall’avvocato Donato Maruccia, si era vista accogliere le proprie doglianze nell’ormai lontano novembre 2021 sia in termini di fumus boni iuris, ossia nella verosimiglianza del proprio diritto a dover godere del beneficio stante la sussistenza dei requisiti essendo la stessa con un reddito e patrimonio di gran lunga inferiore alle soglie previste dall’articolo 36 del Decreto Legge 73/2021, che per quanto riguarda il cosiddetto periculum in mora, atteso che il beneficio risulta sospeso e che l’esiguo reddito della ricorrente è tale da rendere difficilmente tollerabile l’interruzione del godimento del beneficio assistenziale per tutta la durata del giudizio di merito. Tuttavia, nonostante la notifica dell’ordinanza del Tribunale del Lavoro, il successivo precetto che preannuncia l’avvio di un’azione esecutiva per il recupero di quanto legittimamente spettante alla donna, a tutt’oggi INPS è rimasta del tutto inerte. Un’inattività che dipenderebbe solo da questioni burocratiche ma che per Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, non tiene in alcun debito conto del momento di grave crisi economica come quella che stiamo vivendo nella quale moltissimi sono i nuclei in difficoltà che si vedono sospesi o revocati i benefici assistenziali solo e soltanto per vicende amministrative pur avendone il diritto e ciò anche quando ci sono decisioni esecutive a legittimarli. È, evidente, dunque che un colosso come il maggiore istituto previdenziale italiano debba dotarsi di strumenti che snelliscano questo tipo di procedure specialmente quando ci sono decisioni giudiziarie definitive. A tal proposito, quindi, rivolgiamo un accorato appello a chi di dovere all’interno della macchina burocratica dell’INPS per risolvere il problema della signora ma anche quello di tanti che si ritrovano letteralmente “appesi” alle lentezze della struttura amministrativa e nell’attesa di ricevere quanto dovutogli per assisterli nella gravissima situazione globale post pandemica.