La Cassazione: è nulla l’assunzione se il dipendente è raccomandato

Licenziato il raccomandato. E ciò perché è nulla l’assunzione effettuata dalla società che svolge un servizio pubblico nei confronti del lavoratore del tutto privo delle competenze previste dal contratto; un’assunzione clientelare, dunque, al punto che l’Amministratore delegato della S.p.A. risulta condannato in sede penale per abuso d’ufficio. Nullo il contratto di assunzione, o comunque annullabile per errore del consenso, scatta l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. E ciò perché il decreto-legge 112/08 ha imposto anche alle partecipate dei Comuni di reclutare il personale con procedure imparziali e trasparenti. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 29 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione. Per i Giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Diventa definitivo il provvedimento espulsivo adottato a carico del lavoratore assunto alla chetichella da una delle società che gestisce il trasporto pubblico in città: non c’è selezione pubblica né pubblicità dei criteri adottati per la scelta dei candidati. È irrilevante che la partecipazione pubblica non sia diretta: conta solo che il servizio sia gestito per intero con capitale e controllo pubblico. Il decreto-legge 112/08 ha imposto paletti precisi alle società partecipate dagli enti locali che svolgono servizi pubblici locali: devono assumere il personale nell’ambito di procedure che garantiscano un’adeguata trasparenza secondo criteri di imparzialità, economicità e celerità. Insomma: servono meccanismi oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; il tutto da parte di commissioni formate soltanto con esperti di provata competenza. La disposizione ex articolo 18 del D.L. 112/08, d’altronde, aveva una portata immediatamente precettiva, anche senza le integrazioni contenute nella norma regolamentare: la norma mostrava un grado di determinazione tale da consentire l’immediato adeguamento da parte dei destinatari, considerando anche il limite dei sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione”. Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”.

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