La Cassazione – Annullata la multa se la Prefettura produce i documenti a meno di 10 giorni dall’udienza davanti al Giudice di Pace
Non è vero che nell’opposizione contro la sanzione amministrativa davanti al giudice di pace l’amministrazione può produrre tutti i documenti almeno fino alla prima udienza senza alcuna preclusione. È vero: possono essere depositati senza limiti di tempo la copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento, alla contestazione e alla notifica della violazione. Ma le altre carte devono essere messe agli atti almeno dieci giorni prima l’udienza di discussione, altrimenti scatta la preclusione. E l’inutilizzabilità dell’atto di convocazione del trasgressore può far risultare tardiva l’ordinanza-ingiunzione. Lo stabilisce la Cassazione con l’ordinanza 32226/22 pubblicata il 2 novembre 2022 dalla seconda sezione civile. Accolto il ricorso proposto dalla società e dagli ex soci: sbaglia il tribunale a confermare la decisione del giudice di pace che respinge l’opposizione contro l’ordinanza del Prefetto; l’ufficio territoriale del Governo rigettava il ricorso contro il verbale d’infrazione notificato alla sas per il veicolo beccato dal sistema Sirio Ves 1 a circolare nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che: “Trova ingresso la censura secondo cui l’ordinanza del Prefetto è tardiva: di fronte al ricorso che risale al 2 maggio, infatti, il provvedimento risulta pronunciato soltanto il 30 ottobre, dunque ben oltre il termine complessivo di centottanta giorni – sessanta per la trasmissione al Prefetto e centoventi per l’emissione dell’atto – previsto dagli articoli 203 e 204 C.d.s. E ciò perché manca la prova della convocazione per l’audizione personale richiesta dal trasgressore e dei conseguenti effetti interruttivi e sospensivi. I documenti prodotti dalla prefettura devono essere considerati inutilizzabili, tranne il rapporto e l’ordinanza-ingiunzione: è rimasto ordinatorio, invero, soltanto il termine previsto dall’articolo 7, comma settimo, del decreto legislativo 150/11, mentre risulta perentorio quello ex articolo 416 C.p.c., che si applica per il richiamo operato dal primo comma dell’articolo 7 citato agli altri documenti depositati dall’amministrazione. Oltre alla lettera di convocazione personale, nella specie, sono inutilizzabili gli atti interni dell’amministrazione che indicano la data dell’audizione e la mancata comparizione dell’interessato cui la convocazione risulta notificata per compiuta giacenza”.