Equitalia: il giudice dichiara nulle le cartelle esattoriali notificate con raccomandata

La Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha emesso due sentenze in cui accoglie altrettanti ricorsi in cui si contestava la notifica della richiesta di pagamento tramite il servizio postale.
La Commissione tributaria del capoluogo veneto con le decisioni in questione ha ripercorso la giurisprudenza sulla legittimazione dell'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella a mezzo posta ed è arrivata alla conclusione che tutte le multe spedite da Equitalia tramite posta, inclusa raccomandata A/R, e non notificate di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione sono nulle. Conseguenza chiara per un atto non ritualmente notificato e quindi di fatto giuridicamente inesistente sarebbe il diritto per il presunto debitore di non pagarlo. Ciò è riportato in due recentissime sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (33/07/2012 e 37/07/12) che si dimostrano in linea con altre pronunce ultimamente apparse sulle cronache, non solo giuridiche. In buona sostanza, la semplice consegna via posta è da considerare illegittima poiché effettuata da un soggetto non autorizzato, con ciò palesandosi un vizio radicale. Ciò significa che Equitalia è obbligata ad adempiere alla notifica mediante i soggetti ad esso abilitati per legge, ovvero ufficiali della riscossione, agenti di polizia municipale, messi di notificazione abilitati e messi comunali e non i postini. La prima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (n. 3/07/2012) fa riferimento ad un caso in cui la cartella era stata emessa dopo la notifica di due precedenti accertamenti. Nel secondo caso invece (sentenza n. 37/07/12) la cartella è stata emessa sulla base di un controllo automatizzato.
In entrambi i casi l’impugnazione dei ricorrenti si basava sull’illegittimità del mezzo di notifica a mezzo posta, a cui si aggiungeva peraltro la mancata compilazione della relazione di notifica.

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