Un dipendente può essere licenziato per mancato raggiungimento di “risultati soddisfacenti”?

La prestazione del lavoratore non va valutata sulla base delle aspettative del datore di lavoro, né va valutata sulla base degli obiettivi fissati ad inizio anno dall’azienda presso cui lavora.
Il dipendente non è tenuto ad una prestazione di risultato ma di mezzi. Egli deve prestare la sua attività lavorativa in cambio della retribuzione.
Il licenziamento per scarso rendimento scatta solo quando il dipendente lavora svogliatamente, rendendo meno dei suoi colleghi dello stesso settore lavorativo.
Pertanto, il dipendente licenziato perché non ha raggiunto “risultati soddisfacenti” va reintegrato e risarcito. Questo, è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 1604 del 16 gennaio 2024.

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