Immigrazione: le condizioni di ammissione per motivi di studio o volontariato
E' entrato in vigore dal 2 ottobre il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva comunitaria sulle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 settembre 2007, introduce alcune importanti modifiche al testo unico sull'immigrazione. È consentito, tra l'altro, l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato. La domanda di nulla osta deve essere presentata dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione. Il cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea può, inoltre, fare ingresso in Italia, senza che sia necessario un altro visto, per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli.