UGL: Giudizio cautelare avverso gestori telefonici

Ancora una volta la magistratura è stata costretta ad intervenire ed a pronunciarsi relativamente ai non sempre pacifici rapporti tra gli utenti e le compagnie telefoniche. Infatti, la IV Sezione Civile del Tribunale di Napoli prima ed il Tribunale in composizione collegiale poi, hanno messo fine alla diatriba che era scoppiata tra la società I. srl operante nel settore dei servizi informatici e la Wind telecomunicazioni spa. Per meglio capire la questione, bisogna fare un passo indietro. Nell'ottobre del 2006 la sopra citata società richiedeva alla Wind l'attivazione di un servizio di telefonia fissa aziendale denominato “Happy no limit”, con attivazione della linea ISDN, nonché il distacco del precedente gestore telefonico. Alla richiesta di spiegazioni, la Wind dichiarava di non poter portare a compimento l'ordine di servizio, essendo nell'impossibilità oggettiva di garantire l'erogazione della linea Isdn: su scala nazionale, solo la telecom è, infatti, in possesso della linea digitale ISDN. Tutto ciò con grave danno per la società I. srl, in quanto quello per il quale si chiedeva la trasformazione in digitale era l'unico numero di telefonia fissa conosciuto dalla clientela da circa 15 anni. La società I. srl, a mezzo dell'avv. Massimiliano De Benedictsis, del foro di S.Maria Capua Vetere, ufficio legale UGL Caserta, ricorreva ex. Art. 700 cpc presso il tribunale di Napoli al fine di veder tutelato ogni suo diritto. Il Giudice designato, in composizione monocratica e collegiale, accogliendo in toto la tesi difensiva dell'avv. Massimiliano De Benedictis, ordinava alla Wind Telecomunicazioni spa di attivare immediatamente il trasferimento della linea telefonica e, nel contempo, stabiliva l'importante principio giuridico per cui nei giudizi cautelari, attesa la natura d'urgenza dello strumento, non è necessario l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione.

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