Status di rifugiato

Il Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007 ha approvato, su proposta del Ministro dell'Interno, Giuliano Amato, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2005/85 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 13 dicembre 2005 relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. La direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status di rifugiato. Fra le altre cose gli Stati membri provvedono affinché le autorità, cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d'asilo, siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente. La direttiva dispone inoltre che l'eventuale decisione con cui una domanda è respinta sia corredata di motivazioni de jure e de facto, e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi da praticare per impugnare la decisione negativa, a meno che sia stata data in precedenza comunicazione scritta o per via elettronica. Le garanzie per i richiedenti asilo sono: essere informati, in una lingua che possano capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità; ricevere, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti; comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Circa gli obblighi, invece, i richiedenti devono riferire alle autorità competenti o comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica; consegnare i documenti pertinenti in loro possesso ai fini dell'esame della domanda; informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile.

Condividi questo articolo qui:
Stampa questo post Stampa questo post