Prolungamento piazzetta Matilde Serao, marciapiede sprofonda improvvisamente
Cede la pavimentazione del marciapiede, pericolo per l’incolumità dei cittadini. È quanto è accaduto sul marciapiede che si trova sul prolungamento della Piazzetta Matilde Serao che sfocia in Via Giuseppe Saragat, proprio di fronte al negozio di toelettatura per animali domestici. La grave situazione è stata accertata stamattina, mercoledì 23 novembre 2016, anche dal Vigile Urbano, Giovanni Ferrante, che ogni mattina gira per la città in cerca di eventuali ipotesi di disservizio e provvede a chiamare subito al fine della risoluzione del problema manifestato. Impossibile per ora stabilire con precisione cosa abbia causato il cedimento di quel tratto di marciapiede e quale sia la situazione sotto la strada. Non potendo sottovalutare la situazione, i vigili urbani ed i tecnici dell’U.T.C. dovrebbero provvedere con immediatezza a far transennare il marciapiede in questione e dare inizio ai sopralluoghi del sottosuolo, considerato che potrebbe trattarsi di un cedimento dell’acquedotto cittadino. In casi del genere bisogna domandarsi: “Che succede in caso di sinistro per il manto stradale sconnesso? Fino a che punto può ritenersi responsabile dell’incidente il Comune che non si è adoperato per eseguire una sufficiente manutenzione del suolo?”. Con la sentenza nr. 22528/2014 la Corte di Cassazione ha vagliato il caso della caduta accidentale di un pedone su un cubetto instabile della pavimentazione stradale “non visibile, né segnalato”, che gli aveva causato lesioni personali alla caviglia sinistra. In tale occasione la Corte stabilisce che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze, osserva il collegio, “resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo”. Di qui la responsabilità dell’Ente pubblico che, oltre a non provvedere alla corretta manutenzione della strada, non si è curato di segnalare il pericolo, divenuto una sorta di insidia o di trabocchetto per l’ignaro malcapitato. Si tratta di una pronuncia che si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia, e che induce gli Enti locali ad operare con prudenza nella manutenzione del tessuto urbano, avendo cura di segnalare sistematicamente le condizioni di pericolo per l’utenza (senza esitare, ove necessario, a chiudere perfino una strada al traffico), al fine di esercitare in modo responsabile i delicati compiti di custodia che il codice civile prevede nel caso di specie.