Avverso il comma 3 dell?art. 44 della L.R. n. 16 del 22.12 2004 l?A.C. ricorre al TAR.

L?Amministrazione Comunale di Vitulazio, retta dal primo cittadino, professor Luigi Romano, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania per l?annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Campania numero 635 dello scorso ventuno aprile. La Giunta Comunale di Vitulazio, composta dal Sindaco Luigi Romano, dal vicesindaco Achille Cuccari e dagli Assessori Comunali Antonio Catone, Antimo Pezzulo, Antimo Scialdone del 1951, Raffaele Di Lillo e Antimo Scialdone del 1956, si ? riunita per autorizzare ad agire in giudizio contro la deliberazione della Regione Campania, a firma del presidente Antonio Bassolino e del segretario Brancati. Inoltre, nella stessa seduta della Giunta Comunale, che si ? svolta lo scorso sette giugno nella sala delle adunanze della sede Comunale, si provveduto all?affidamento dell?incarico di difensore delle ragioni del Comune di Vitulazio, all?avvocato Ciro Centore noto amministrativo del foro di Piazza Municipio in Napoli. Dalle notizie in nostro possesso, non solo il Comune di Vitulazio, ma diverse amministrazioni comunali, trovandosi in estrema difficolt? dopo l?approvazione della deliberazione numero 635 della Giunta Regionale della Campania, hanno provveduto a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania per l?annullamento di tale deliberazione. Il tutto ? sorto in virt? del comma 3 dell?art. 44 della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 come meglio esplicitato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 635 stabilisce, che: Nei comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale si applicano, fino all?adozione del Piano Urbanistico Comunale i limiti di edificabilit? di cui alla Legge Regionale n. 17/8?. La legge Regionale 17/82 all?art. 4 stabilisce che all?interno dei centri abitati ? vietato ogni intervento edilizio ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione e che all?esterno dei centri abitati l?edificazione a scopo residenziale ? soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile?. In sintesi, nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale non e? consentito realizzare nuove costruzioni su tutto il territorio comunale fino all?adozione del piano urbanistico comunale. L?attivit? edilizia risulta cos? completamente bloccata per anni e con essa tutto l?indotto con gravissima ricaduta su tutta l?economia del paese. L?assurdo della Legge ? che le inadempienze delle Amministrazioni vengono fatte ricadere sugli ignari cittadini i quali si ritrovano a subire danni rilevanti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, non ha ancora provveduto a fissare la data dell?udienza, ma vista l?urgenza saremo certi di fornire una data precisa nei prossimi giorni.

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