Pubblico Impiego, TFR e TFS senza aumenti

I chiarimenti INPS sull’elemento perequativo sugli stipendi dei dipendenti pubblici e sul versamento dei contributi a fini pensionistici e del TFR/TFS.
Con il Messaggio n. 3224/2018 l’INPS ha fornito importanti chiarimenti circa l’elemento perequativo sugli stipendi degli statali. Più in particolare vengono fornite delucidazioni sull’assoggettamento a contribuzione dell’elemento perequativo, che è imponibile ai fini pensionistici ma non concorre al calcolo di TFR/TFS.
Elemento perequativo
Si tratta della voce dello stipendio che ha comportato un aumento dello stesso per il triennio 2016-2018 in favore dei dipendenti pubblici con contratti rientranti nell’ambito dei seguenti CCNL rinnovati:
articolo 75 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Centrali”, triennio 2016-2018;
articoli 37, 62, 88, 93 e 107 del CCNL relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2016-2018;
articolo 66 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, triennio 2016-2018;
articolo 78 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, triennio 2016-2018.
Tale aumento viene erogato ogni mese, a partire da marzo e fino a dicembre, per i periodi di lavoro superiori a 15 giorni.
Per periodi di lavoro mensili inferiori a 15 giorni, o nei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare, per aspettative o congedi non retribuiti, o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa, l’elemento non è dovuto, fatte salve specifiche eccezioni per il personale della scuola e degli Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie (cfr. art. 37, comma 4, e art. 107, comma 4, CCNL comparto “Istruzione Ricerca”, sezione “Scuola e “Afam”).
Contributi previdenziali
L’elemento perequativo erogato nello stipendio ai dipendenti statali è imponibile ai fini pensionistici, essendo il concetto di reddito da lavoro dipendente onnicomprensivo. Per lo stesso motivo l’elemento perequativo concorre anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché dell’Assicurazione sociale vita (gestione ex ENPDEP).
L’elemento perequativo sugli stipendi, invece non è computabile:
ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
tra le voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A);
nella cosiddetta “retribuzione virtuale”, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, nel caso di assenze per il verificarsi dell’evento malattia;
nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla.
FR e TFS
L’elemento perequativo sugli stipendi statali non concorre inoltre alla determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e quindi non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.

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