Cassazione: strade disastrate? Comune è sempre responsabile
L'amministrazione comunale è sempre responsabile della manutenzione delle strade anche se appalta a una società esterna la cura di queste. Se, quindi, un cittadino di San Nicola La Strada scivola per strada su una buca o su una macchia di olio o in una buca, così come per le autovetture, è sempre il comune a doverne rispondere in giudizio. Lo si evince dalla sentenza nr. 1691 della Terza sezione civile della Cassazione. Si prospettano, dunque, tempi duri per l’amministrazione comunale sannicolese che in questi ultimi mesi ha visto le buche aumentare a dismisura per colpa anche delle insistenti precipitazioni cha hanno reso impraticabili numerose strade del territorio cittadino, tanto nel centro quanto in periferia. La sentenza della Cassazione che fa scuola, riguarda il caso di un cittadino caduto col motorino per una macchia d'olio su una strada di Roma. L'incidente gli aveva causato lesioni gravi e per questo l'uomo aveva fatto causa al Comune. L'amministrazione capitolina aveva tentato di ricorrere sostenendo di non essere responsabile della manutenzione di quella strada perché il servizio era appaltato ad una società esterna. La Cassazione non ha accolto le tesi del Comune e, anzi, ha ricordato che: “Il principio che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato delle cose che hanno in custodia è applicabile nei confronti dei comuni quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”. Inoltre, anche se il comune aveva delegato ad un'altra società questo, secondo i giudici, non sottrae l'amministrazione da una sua responsabilità per garantire le strade sicure perché il contratto è uno strumento “tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale”.