Cassazione civile: duro colpo alle assicurazioni
Non tutte le conseguenze fisiche permanenti di lieve entità derivanti da un sinistro stradale, come i disturbi psico reattivi e le lesioni sensoriali, sono suscettibili di essere dimostrate mediante un accertamento strumentale, ma possono essere anche accertate ricorrendo ad un esame clinico, e tra questi spicca il classico e cosiddetto “colpo di frusta”. Un orientamento molto restrittivo, senz’altro voluto dalle compagnie assicurative, aveva aperto dal 2012 la strada alla non risarcibilità di tutti i danni permanenti “non strumentalmente accertati”, lasciando così scoperte dalla garanzia di tutela molte vittime della strada che hanno lamentato lesioni di natura invalidante che, tuttavia, non sono state risarcite in ragione dell’interpretazione della riforma che ha coinvolto le assicurazioni Rcauto al fine di ridurre le tariffe con la presunta e decantata lotta alle frodi. Orientamento, questo, che però sta segnando il passo con una serie di pronunce da parte della Cassazione che ripone al centro dell’accertamento del danno biologico, anche da micropermanenti, il ruolo del medico – legale, anche di quello dei fiduciari delle compagnie assicurative, palesemente sminuito dall’applicazione restrittiva della normativa. Non da ultimo, si ritiene utile segnalare l’importante ordinanza 5820/19, pubblicata dalla terza sezione civile della Cassazione con la quale è stata riaffermata la risarcibilità del danno biologico micropermanente da sinistro stradale anche senza accertamenti strumentali come radiografia e Tac. E ciò anche se il famigerato decreto 1/2012, noto come “Cresci Italia” avrebbe introdotto dei principi che ne avrebbero esclusa la riconoscibilità senza le suddette verifiche per l’appunto, strumentali. Per la Cassazione, al contrario, il decreto legge in questione nulla ha cambiato rispetto al passato, ma ha tutt’al più amplificato e maggiormente responsabilizzato il ruolo dei medici legali non stabilendo che tutte le lesioni debbano essere accertate sul piano strumentale. Né potrebbe farlo perché ce ne sono alcune che richiedono accertamenti clinici e comunque il medico legale «non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio»: fondamentali risultano le regole dell’arte sanitaria. Nella fattispecie approdata innanzi alla Suprema Corte, è stato accolto il ricorso proposto da una infortunata che si era vista negare il risarcimento del danno biologico permanente. Invero, nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Bologna, il CTU aveva accertato una lesione alla struttura muscolare del rachide, in pratica, ciò che viene volgarmente definito come “colpo di frusta”. La valutazione del consulente si era basata su un riscontro visivo e non strumentale, che al contrario serve a individuare lesioni scheletriche. Per gli ermellini, non sussiste alcun dubbio che vi siano postumi da incidente stradale che non si possono accertare solo strumentalmente: i disturbi psico-reattivi e le lesioni sensoriali, come detto rientrano in questa categoria. Il Cresci Italia è un decreto pro concorrenza che punta a ridurre i premi assicurativi. E pone al centro dei risarcimenti rc auto il ruolo del medico legale imponendo al professionista la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri di valutazione dei pregiudizi alla persona: serve dunque un riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia in base alle regole della professione medica, a patto che i criteri applicati siano inappuntabili sul piano scientifico. Infine, la sentenza in questione ripropone un altro tema importante e che riguarda la risarcibilità di pregiudizi ulteriori rispetto al danno biologico permanente. Per gli ermellini, non c’è interdipendenza necessaria, fra quest’ultimo e quello morale. È stata la stessa Consulta nella sentenza 235/14 a chiarire che il danno da micropermanente può essere aumentato fino a un quinto, tenendo conto delle condizioni dell’infortunato, laddove la lesioni incide negativamente sulla vita quotidiana del danneggiato. E quindi, oltre al danno biologico può essere liquidato anche il danno morale (dolore dell’animo, vergogna, paura, disperazione) se il pregiudizio non ha fondamento medico-legale.