Decreto sblocca cantieri: il Senato approva, applauso in aula

Il decreto Sblocca cantieri è stato approvato dal Senato con 142 voti a favore, 94 contrari e 17 astenuti. Nella giornata di Mercoledì la Lega e il Movimento 5 Stelle avevano trovato un’intesa sul provvedimento, ma alleggerito per quanto riguarda le norme sul codice degli appalti e inserendo alcune deroghe di compensazione. Dopo il voto favorevole nell’aula del Senato è iniziato un lungo applauso. Di seguito le prime parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: “Per il governo l’approvazione di questo decreto al Senato era un vero e proprio giro di boa, e il fatto che l’abbiamo passato con successo dimostra la nostra solidità politica su un esame importante”. Una delle novità più rilevanti del decreto è l’abbandono del sistema di regolazione delle fonti di soft law, cioè le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, sia di natura vincolante che non, considerate in diritto amministrativo come atti amministrativi generali ed utilizzate da ciascuna stazione appaltante come strumento posto a garanzia dell’omogeneità di prassi. Il nuovo regolamento unico di attuazione prevede le seguenti materie al suo interno: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori dei lavori e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell’esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; lavori riguardanti i beni culturali. Sono stati abrogati anche i commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, che riguardava il cosiddetto rito “super veloce”, volto a regolare esclusivamente i giudizi attinenti alla immediata impugnazione delle ammissioni ed esclusioni dalle gare, per vizi inerenti alla carenza di requisiti soggettivi considerati immediatamente lesivi, secondo canoni e termini di speditezza e semplificazione ancor più serrati ed incisivi.

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