Alcol: divieto di vendita con i carretti ambulanti

Niente più vino o birra dal porchettaio e, in genere, nei camion-bar o carretti ambulanti. Dalla settimana scorsa, infatti, è entrato in vigore su tutto il territorio nazionale il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di alcolici su aree pubbliche sprovviste di licenza di pubblico esercizio. A prevederlo è la legge comunitaria nr. 88 del 2008 approvata a fine giugno dal Parlamento. La nuova legge vieta di vendere e somministrare alcolici su spazi ed aree pubbliche ad eccezione dei pubblici esercizi e delle loro pertinenze. Chiunque vende o somministra alcolici senza detta licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro oltre alla confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. Se, inoltre, il fatto è commesso dalle ore 24.00 alle ore 7.00, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Da ricordare, inoltre, che il codice penale (art. 689) vieta, fin dal 1940 la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 e che, se vi sono intrattenimenti musicali, il servizio di mescita di alcolici deve cessare inderogabilmente alle ore due. Negli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, locali serali e simili, la somministrazione di alcolici di qualunque gradazione è consentita, così come è consentita la vendita con autorizzazione. Negli alberghi ed altre attività ricettive, mense, agriturismo, circoli privati, la somministrazione è consentita, così come è consentita la vendita con dichiarazione di inizio attività (Dia). Nelle fiere, feste, mercati, sagre, riunioni di partito, manifestazioni organizzate da Pro Loco ed ogni riunione straordinaria di persone svolte su area pubblica, la somministrazione è consentita, così come è consentita la vendita con dichiarazione di inizio attività (Dia). Negli esercizi siti in locali posti su area pubblica in concessione (chioschi, aree mercatali, stabilimenti balneari, ecc), la somministrazione è consentita, così come è consentita la vendita con dichiarazione di inizio attività (Dia) anche stagionale. Per tutte le attività sopra descritte, se viene effettuata contemporaneamente attività di spettacolo o intrattenimento dopo le ore 02.00, è vietata la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione (art. 6 L. 160/2007).

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