Impiego illecito dell’insegna della Croce Rossa
L’uso iniquo o illegittimo delle insegne protettive stabilite dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi rappresenta una gravissima violazione perseguibile a norma di Legge. L’utilizzo indebito dei simboli espone tutta la “macchina assistenziale” a gravi rischi, dando vita a confusione e disorientamento. Il divieto non è in vigore solo durante i conflitti, ma ininterrottamente: la Legge 740/1912 ne preclude l’uso in Italia e ne stabilisce le ammende pecuniarie. Triplice è la classificazione dell’illecito di abuso nell’impiego dell’insegna: imitazione, uso improprio e atto di perfidia. Un emblema disegnato sulla falsariga di quelli protettivi avente un profilo similare, una sagoma somigliante, una conformazione dello stesso tipo con nuance e colorazione simile dà luogo a qui pro quo ed errori, e le persone dunque ripongono fiducia in un atto di presumibile millantato credito. Per uso improprio si intende l’utilizzo del simbolo di protezione a nome di società, compagnie, ditte, aziende, organizzazioni non governative, sanitari, farmacisti, specialisti che, non avendo titolo, si fregiano illecitamente dagli emblemi previsti dalle Convenzioni elvetiche e dai successivi Protocolli (foto in evidenza). L’atto di perfidia è l’utilizzo fraudolento in guerra degli emblemi protettivi al fine di mettere al riparo soldati armati, armamenti, attrezzature o mezzi militari: gli atti di perfidia sono veri e propri crimini di guerra perseguibili dai Tribunali Penali Internazionali.