Notizia che fa accapponare la pelle. Possibile che ci siano stupidi che abboccano? Cosa non si fa per diffamare…

Ieri, martedì, 18 agosto 2020 alle ore 16,33 – su di una pagina Facebook abbiamo letto:
“Mario Ottobrino – ***CONDIVIDETE*** Dal 14 settembre i nostri figli con temperature corporea di 37.5 gradi verranno bruciati vivi per evitare il contagio fate girare prima che lo censurino…”
Con queste notizie si torna indietro negli anni quando qualche partito politico annunciava: “Non votate il Partito Comunista, si mangiano i bimbi“.
Non riusciamo a capacitarci quante notizie false vengono pubblicate sui social.
Dall’inizio del nuovo anno scolastico nessuno bambino o ragazzo che sia, verrà prelevato e portato in ospedale senza i genitori. Gli allarmismi non fanno assolutamente bene. In caso di febbre durante l’orario scolastico, il bambino verrà affidato ai genitori.
Riportiamo il Protocollo emanato dal Ministero dell’Istruzione dove potete ricevere tutti i chiarimenti.
Ministero dell’Istruzione
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 tenuto conto dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;                                                                                                             VISTO l’art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”;
VISTO l’art. 231bis della Legge 77/2020 recante“ Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020, si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente
Ministero dell’Istruzione – Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021. Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza. A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali: a)-un servizio dedicato di help deskper le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di frontoffice, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo; b)-un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desko tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera a)-del CCNL del Comparto e all’art.5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto; c)-un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale; d)-incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all’attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS.
Ministero dell’Istruzione
Il Ministero, inoltre, provvederà a: a)-invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio; b)-monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorse assegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo apposita informativa in merito alle OO.SS.; c)-fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie; d)fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria; e)-attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell’anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente. Saranno adottati i criteri di:  I. volontarietà di adesione al test; II. gratuità dello stesso per l’utenza; III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche; f)-richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all’uso vigenti, alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizione di lavoratore, di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno; g)-fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevole e sull’utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento previsto con gli allievi”;  h)-richiedere al Ministero della Salute di garantire e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole; i)-prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19. A tale riguardo si prende atto che, presso l’Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la cui emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole. Si prevedono output di tipo formativo e informativo; j)-prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs.81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020,n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG); k)-attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS; l)-definire e attuare il confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall’art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all’art. 5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca. Inoltre, il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convengono: 1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 2. sull’importanza che venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l’opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo; 3. sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.***
Ministero dell’Istruzione – MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONETENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Si stabilisce che: -ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti; -il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; -il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzandogli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:
-l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; -il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; -l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
Ministero dell’Istruzione -la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;-l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
2. Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: • ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; • limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; • regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; •differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; •predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; •pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

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