Il Consiglio di Stato ha preso in considerazione il ricorso presentato dal Dott. Agostino (Steve) Stellato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA (omissis)
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, così dispone:
– nomina quale organismo di verificazione la Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, con facoltà di delega, al fine dello svolgimento dei compiti di cui in motivazione;
– autorizza il verificatore, al fine di adempiere all’incarico, ad accedere al fascicolo processuale, nonché ai luoghi ove la documentazione utile e custodita, avendo cura sempre di assicurare, durante la sua attività, il rispetto del contraddittorio;
– indica, quale data per il compimento delle operazioni di verificazione, il giorno 10 maggio 2021;
– fissa, quale termine per il deposito della relazione conclusiva, il successivo 31 maggio 2021;
– si applicano gli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo;
– determina, fin da ora, un anticipo sul compenso spettante al verificatore, in misura di € 1.000,00 (euro mille/00), posto provvisoriamente a carico dell’appellante;
– riserva, in esito al compimento delle operazioni di verificazione, la liquidazione del compenso complessivamente spettante al verificatore, a mezzo di separato decreto, su istanza dell’organismo o del suo delegato; – fissa l’udienza della discussione del merito della controversia alla data del 13 luglio 2021.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 2 marzo 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Giovanni Sabbato, Consigliere Francesco Frigida, Consigliere Roberto Politi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Politi Claudio Contessa
IL SEGRETARIO

Per chi volesse omettere omissis, ecco l’intera
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2021, proposto da
Stellato Agostino detto “Steve”, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
– Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;
– Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania – anno 2020, in persona del Presidente pro tempore;
– Ufficio centrale circoscrizionale di Caserta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Presidente pro tempore;
non costituiti in giudizio
– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 nei confronti Iodice Maria Luigia, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 475 del 21 gennaio 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra Maria Luigia Iodice e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;
Uditi per le parti gli avvocati Renato Labriola e Giacomo Papa;
1. Espone l’appellante di essersi candidato alla carica di Consigliere alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, per l’anno 2020, nella lista provinciale per la Provincia di Caserta denominata “NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA”.
Dalla lettura dei verbali delle operazioni elettorali, il sig. Stellato evidenzia di aver appreso che in 31 sezioni su 35 del Comune di Marcianise, i voti di preferenza attribuiti ai candidati della suindicata lista provinciale avrebbero superato i voti di lista.
In particolare, in sette sezioni i voti delle sole candidate donne avrebbero superato i singoli voti di lista; mentre in sei sezioni, i voti della candidata Iodice Maria Luigia avrebbero superato i voti totali di lista. Anche nel Comune di Portico, in tre sezioni su sei, il voto assegnato alle candidate di sesso femminile avrebbe superato i voti totali di lista, mentre nelle sezioni del Comune di Recale in tre sezioni su sei il voto di preferenza femminile avrebbe superato il voto totale di lista.
La parte soggiunge che sul sito “Eligendo” del Ministero dell’Interno, la lista “NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA” ha riportato voti di lista 31.220 (così come confermato dal verbale di proclamazione impugnato), mentre nel dato della Commissione Elettorale circoscrizionale di Caserta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i voti totali della suddetta lista assommano a 34.352.
2. Con ricorso N.R.G. 4096 del 2020, proposto innanzi al T.A.R. della Campania, il signor Stellato e insorto avverso l’esito della competizione elettorale, che lo ha annoverato fra i non eletti.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, con la sentenza oggetto dell’odierno appello.
3. Con tale mezzo di tutela, la pronunzia di prime cure viene censurata sulla base delle doglianze di seguito riportate:
3.1) Error in iudicando. Omessa verificazione ex art. 66 c.p.a. Motivazione illogica e contraddittoria. Travisamento di elementi di fatto. Errore di calcolo. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa). Violazione dei principi di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 (efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa). Violazione dei principi generali in materia di svolgimento delle operazioni elettorali nella regione Campania, in particolare delle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente e, specificamente, dell’art. 1, dell’art. 4 e dell’art. 7 della legge regionale della Campania n. 4 del 27 marzo 2009, come integrata dalle leggi regionali della Campania 21 gennaio 2010, n. 4, 11 ottobre 2011, n. 16, 7 agosto 2014, n. 16, 6 febbraio 2015, n. 3 e dalla sentenza della Corte Costituzionale, 3-5 giugno 2013, n. 118. Violazione del principio di massima salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto; per travisamento dei fatti; per illogicità manifesta; per contraddittorietà; per ingiustizia manifesta; per disparità di trattamento, per sviamento di potere.
Avrebbe errato il Tribunale, nel ritenere che il ricorrente di prime cure, odierno appellante, non abbia “allegato, ne minimamente dimostrato, producendo validi principi di prova, che le lamentate discrasie inerenti ai voti di preferenza e di lista, come riepilogati nei contestati verbali sezionali, trovino corrispondenza nelle relative tabelle di scrutinio, sulla base delle quali sono stati evidentemente redatti i consuntivi delle votazioni riportati nel verbale dell’UfÞcio Centrale Circoscrizionale, che hanno visto prevalere la Iodice sullo Stellato con una differenza di ben 152 voti”.
Sostiene in proposito la parte che il giudice di prime cure, in presenza delle discrasie evidenziate in ricorso, per come desumibili per tabulas dai verbali di sezione, avrebbe dovuto disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a., come dalla stessa parte richiesto.
Non sarebbe, inoltre, dimostrato (ne dimostrabile) che l’Ufficio centrale Circoscrizionale “abbia provveduto a ragguagliare le discrepanze tra voti di preferenza e quelli di lista emergenti dai verbali sezionali”.
Sottolinea parte appellante l’illegittimo superamento, in diverse sezioni, del totale dei voti di preferenza rispetto ai voti di lista e l’equiparazione dei voti di lista ai voti di preferenza sul verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riferiti alla lista “NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA”; in particolare, ribadendosi come i voti attribuiti a candidati di genere femminile (ovvero, anche alla sola signora Iodice) abbiano, per talune sezioni, superato i voti di lista e contestandosi che, come sostenuto dal giudice di prime cure, tali incongruità rilevino come “mere omissioni o errori materiali di trascrizione É incapaci di per se di dar conto della libertà di espressione di voto”.
Nell’osservare come possano considerarsi mere irregolarità formali, inidonee a inficiare le operazioni elettorali, le erronee o discordanti indicazioni di dati numerici contenute nei verbali di sezione, ove i dati corretti siano stati rinvenuti nelle tabelle di scrutinio, la mancata verificazione di queste ultime non consentirebbe di “derubricare” a “mere irregolarità” le denunciate discordanze.
Elenca, quindi, parte ricorrente le singole Sezioni, nelle quali le anomalie come sopra enunciate si sarebbero verificate (segnatamente, con eccedenza delle preferenze attribuite alla candidata Iodice, rispetto ai voti assegnati alla lista “NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA”).
Parte appellante, in conseguenza di quanto nell’atto introduttivo articolatamente evidenziato, rivendica 14 voti in più rispetto al dato (della Commissione Circoscrizionale) di 6628 voti, con conseguente dato finale pari a 6642; mentre alla candidata Iodice sono stati assegnati voti 6780, ai quali, alla luce di quanto sopra esposto, dovrebbero essere sottratti n. 159 voti (con conseguente, conclusivo ragguaglio pari a 6621).
3.2) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dell’art. 4 e dell’art. 7 della legge regionale della Campania n. 4 del 27 marzo 2009, come integrata dalle leggi regionali della Campania 21 gennaio 2010, n. 4, 11 ottobre 2011, n. 16, 7 agosto 2014, n. 16, 6 febbraio 2015, n. 3 e dalla sentenza della Corte Costituzionale, 3-5 giugno 2013, n. 118. Violazione del principio di massima salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, per travisamento dei fatti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per disparità di trattamento, per sviamento di potere.
Sottolinea parte appellante che nelle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise, nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico, nn. 2,3,4,5,6, del Comune di Recale, nell’unica sezione elettorale di San Pietro Infine e nelle sezioni elettorali nn. 17, 24, 43 del Comune di Caserta, i voti al medesimo attribuiti non corrispondano ai voti ascoltati dai rappresentanti di lista, in sede di spoglio, così come chiamati dagli scrutinatori nel corso delle medesime operazioni di spoglio.
In particolare, in talune schede, l’elettore avrebbe contrassegnato con la croce la lista di appartenenza del ricorrente e scritto con chiarezza il nome di Agostino (o Steve) Stellato su casella di lista collegata al proprio candidato Presidente (De Luca) e l’elettore stesso avrebbe votato altro candidato presidente; in tali casi, il Presidente di seggio ha assegnato il voto soltanto al Presidente e non anche al candidato consigliere, trattandosi di voti disgiunti, benché rientranti nella medesima scheda, o addirittura si e pervenuto all’annullamento della scheda (o del voto) medesimo.
In altre schede, l’elettore avrebbe contrassegnato con il segno di croce il candidato Presidente, collegato alla lista di Stellato ed indicato con chiarezza il nome di quest’ultimo, contrassegnando nel contempo una diversa lista: parimenti denunciandosi come, anche in siffatte ipotesi, il voto non sia stato assegnato, o, addirittura, annullato.
3.3) In via gradata: error in iudicando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dell’art. 4 e dell’art. 7 della legge regionale della Campania n. 4 del 27 marzo 2009, come integrata dalle leggi regionali della Campania 21 gennaio 2010, n. 4, 11 ottobre 2011, n. 16, 7 agosto 2014, n. 16, 6 febbraio 2015, n. 3 e dalla sentenza della Corte Costituzionale, 3-5 giugno 2013, n. 118. Violazione del principio di massima salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, per travisamento dei fatti, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, per ingiustizia manifesta, per disparità di trattamento, per sviamento di potere, per omessa verificazione ex art. 66 c.p.a., per violazione del giusto procedimento Ove non venga ritenuta superata, da parte dell’odierno appellante, la prova di resistenza nei confronti della candidata Iodice Maria Luigia, viene chiesto il rifacimento delle operazioni elettorali nelle Sezioni elettorali:
– nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise, – nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico, nn. 2, 3, 4, 5, 6, del Comune di Recale, – nell’unica sezione elettorale di San Pietro Infine, – nelle sezioni elettorali nn. 17, 24, 43 del Comune di Caserta; atteso che i vizi denunciati sarebbero tali, da compromettere la genuinità del voto.
4. Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza impugnata, per la correzione:
– del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nella Regione Campania – anno 2020, del 13 ottobre 2020, avente ad oggetto la verifica, l’esame ed il riesame delle operazioni elettorali nella parte in cui, nella Circoscrizione Caserta, per la lista provinciale avente il n. 14 “NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA” e stata proclamata eletta al Consiglio regionale della Campania Iodice Maria Luigia, anziché l’appelante Agostino Stellato detto “Steve”;
– del verbale dei risultati delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prot. 15/10/2020.007969.U, nella parte in cui e lesivo degli interessi dello stesso appellante;
– di tutti i verbali relativi ai seggi delle schede in contestazione e le relative tabelle di scrutinio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivi dell’interesse della parte, ivi compresi i verbali: delle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, nonché le relative Tabelle di Scrutinio, del Comune di Marcianise; delle sezioni elettorali nn. 3, 4, e 6, nonché le relative Tabelle di Scrutinio, del Comune di Portico; delle sezioni nn. 2, 3, 4, 5, 6 del Comune di Recale, nonché le relative Tabelle di Scrutinio; dell’unica sezione di San Pietro Infine; delle sezioni nn. 17, 24, 43 del Comune di Caserta, nonché le relative Tabelle di Scrutinio;
con conclusiva declaratoria del diritto ad essere proclamato eletto Consigliere regionale della Regione Campania.
In via gradata, la parte appellante chiede il rifacimento delle operazioni elettorali relativamente alle Sezioni elettorali:
– nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise; – nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico; – nn. 2, 3, 4, 5, 6 del Comune di Recale; – sezione unica del Comune di San Pietro Infine; – nn. 17, 24, 43 del Comune di Caserta.
5. In data 3 febbraio 2021, si e costituita la signora Iodice Maria Luigia; la quale, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso di prime cure, e confutate le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del presente giudizio, ha, altresì, dispiegato appello incidentale.
Con tale mezzo di tutela, riproduttivo delle censure già in primo grado articolate con ricorso incidentale, la signora Iodice denuncia che non le sarebbero stati attribuiti:
– n. 15 voti di preferenza contenuti in schede recanti solo il segno di votazione sul candidato presidente De Luca e la preferenza “Iodice”, seppure espressa all’esterno del riquadro della lista “NOI CAMPANI CON DE LUCA PRESIDENTE – MASTELLA”;
– n. 11 voti di preferenza contenuti in schede recanti, oltre al segno di votazione sul candidato presidente De Luca, anche il segno sul contrassegno della lista “NOI CAMPANI CON DE LUCA PRESIDENTE – MASTELLA” e la preferenza “Iodice”, nonché un ulteriore segno sul contrassegno di altra lista collegata al medesimo candidato presidente.
In proposito, l’appellante incidentale evidenzia la presenza dei seguenti vizi:
5.1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1 della legge regionale della Campania n. 4 del 2009, dell’art. 1 della legge n. 108 del 1968 e degli artt. 57 e 64 del D.P.R. n. 570 del 1960. Eccesso di potere sotto vari profili
Le schede recanti solo il segno di votazione sul candidato presidente De Luca e la preferenza “Iodice”, seppure espressa all’esterno del riquadro della lista “NOI CAMPANI CON DE LUCA PRESIDENTE – MASTELLA”, dovevano essere valutate come contenti un voto valido non solo per il candidato presidente De Luca ma anche per la suindicata lista circoscrizionale e per la candidata Iodice.
Dal momento che non e espressamente disciplinata nella legge regionale Campania sopra citata e nella legge n. 108 del 1968 la modalità di votazione che caratterizza le schede sopra indicate, il necessario riferimento a quanto stabilito in proposito dagli artt. 57 e 64 del D.P.R. n. 570 del 1960; e, segnatamente, a quanto disposto dall’art. 57, comma 8 (il quale, nel disciplinare la modalità di votazione nei comuni superiori a cinquemila abitanti, prevede che “se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti”). Una corretta attribuzione dei voti da parte dei seggi dalla parte analiticamente indicati, avrebbe consentito alla candidata Iodice di raggiungere un totale di n. 6806 voti di preferenza, in luogo dei n. 6780 attribuiti dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale. Di conseguenza, nel caso di accoglimento dell’appello principale, la appellante incidentale insiste per l’attribuzione degli ulteriori voti di preferenza validi al fine di conservare il primo posto nella graduatoria dei candidati della lista “NOI CAMPANI CON DE LUCA PRESIDENTE – MASTELLA” e la preferenza “Iodice” della circoscrizione di Caserta.
5.2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 c.p.a., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Quanto alla compensazione delle spese di giudizio, disposta dal giudice di prime cure, l’appellante incidentale reclama l’applicazione del principio di soccombenza, di cui all’art. 91 del c.p.c., contestando la diversa decisione assunta, sul punto, dal T.A.R.
Conclude, pertanto, l’appellante incidentale chiedendo:
– in via principale, rigettarsi l’appello principale perché inammissibile e/o, comunque, infondato nel merito;
– l’accoglimento del ricorso incidentale proposto in primo grado, per l’annullamento delle decisioni assunte dagli Uffici Elettorali delle sezioni nn. 1, 4, 7, 9, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 31, 32 e 34 di Marcianise, della sezione n. 6 di Capodrise, della sezione n. 4 di Macerata Campania, della sezione n. 5 di Portico di Caserta, della sezione n. 4 di San Marco Evangelista, della sezione n. 2 di Succivo, della sezione n. 10 di Villa di Briano, della sezione n. 6 di Aversa, della sezione n. 4 di Casapulla, della sezione n. 1 di Castello Matese, della sezione n. 1 di Pontelatone, della sezione n. 9 di San Cipriano d’Aversa e della sezione n. 8 di San Prisco, nella parte in cui non sono state attribuiti i voti riportati nelle schede oggetto del ricorso incidentale e richiamate nel presente appello incidentale, con conseguente correzione in parte qua del verbale delle operazioni degli Uffici elettorali delle suindicate sezioni, nonché del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 30 settembre 2020 e del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli del 13 ottobre 2020;
– la condanna dell’appellante principale al pagamento delle spese di giudizio relative al primo grado innanzi al T.A.R.
6. Si è, inoltre, costituito in giudizio (con atto depositato il 29 gennaio 2021), il Ministero dell’Interno: il quale, con successiva memoria depositata il 1° marzo 2021, ha chiesto disporsi l’estromissione del medesimo dal presente giudizio, a fronte della rivendicata carenza di legittimazione passiva, in quanto non “portatrice di alcun interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, atteso che nel procedimento elettorale ha assunto una posizione di neutralità”.
7. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 2 marzo 2021.
8. Quanto sopra preliminarmente posto, vanno innanzi tutto posti all’attenzione alcuni, essenziali, passi motivazionali della gravata sentenza, resa T.A.R. della Campania.
In essa:
– dato atto della “prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e sono frutto dell’immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori”;
– e riconosciuto, in capo all’ufficio elettorale centrale, l’esercizio di uno “ius corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni nel riepilogo dei dati delle votazioni, procedendo, anche (e proprio) sulla base delle tabelle di scrutinio, alle conseguenti rettificazioni”;
viene argomentato che:
– “il ricorrente non ha allegato né minimamente dimostrato, producendo validi principi di prova, che le lamentate discrasie inerenti ai voti di preferenza e di lista, come riepilogati nei contestati verbali sezionali, trovino corrispondenza nelle relative tabelle di scrutinio, sulla base delle quali sono stati evidentemente redatti i consuntivi delle votazioni riportati nel verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale, che hanno visto prevalere la Iodice sullo Stellato con una differenza di ben 152 voti”;
– “non è affatto da escludere che, proprio partendo dalle tabelle di scrutinio, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale abbia provveduto a ragguagliare le discrepanze tra voti di preferenza e quelli di lista emergenti dai verbali sezionali, nonché a correggere il dato delle preferenze effettivamente spettanti allo Stellato nelle menzionate due sezioni dei Comuni di San Pietro Infine e di Caserta, così come potrebbe essere assolutamente plausibile che l’inesatta rappresentazione contenuta nei verbali sezionali abbia riguardato i voti di lista e non quelli di preferenza, imponendo al predetto Ufficio di allineare la cifra dei primi a quella dei secondi e non viceversa, come invece preteso dal ricorrente”;
di talché, “gli argomenti di parte ricorrente non riescono ad essere convincenti proprio perché manca il decisivo riscontro nelle corrispondenti tabelle di scrutinio”.
“Ad ogni modo” prosegue l’appellata sentenza, “è dirimente osservare che le tesi attoree sono sconfessate anche dal mancato superamento della prova di resistenza. Invero, proprio partendo dalla prospettazione formulata in gravame … i voti che andrebbero sottratti alla Iodice ammonterebbero, effettivamente, … a 95 preferenze contro le reclamate 159 e … a 34 preferenze contro le pretese 75, il che conduce alla sommatoria di 129 voti complessivi (95 + 34). Orbene, sottraendo alle 6780 preferenze ottenute dalla Iodice tale quantità di voti si perviene alla cifra di 6651 voti (6780 – 129), che è comunque superiore ai 6642 voti in tesi conseguibili dallo Stellato, derivanti dalla sommatoria delle 6628 preferenze a questi attribuite con i 14 voti complessivi reclamati in aggiunta”.
Il giudice di prime certe, di seguito alle considerazioni, come sopra riportate, ha soggiunto che “le prospettate irregolarità ed incongruenze nella compilazione dei verbali sezionali non sono in grado di infirmare l’esito delle operazioni elettorali, giacché non costituiscono prova sufficiente che nella specie sia stata alterata la volontà effettivamente espressa dal corpo elettorale”, atteso che “nella materia elettorale sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è preordinato”; con la conseguenza che “non possono comportare l’annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale”. Rientrerebbero, quindi, “tra le irregolarità non sostanziali É inidonee a determinare l’annullamento delle operazioni elettorali anomalie come quelle denunciate nella specie, ossia i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, etc., dal momento che la deduzione della omessa e/o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto”.
Conclude, quindi, il Tribunale di primo grado, sottolineando che, sulla base dell’analisi “in dettaglio [del]le irregolarità denunciate nella compilazione dei verbali sezionali”, è emerso che “esse siano imputabili a mere omissioni e/o errori materiali di trascrizione, tanto vero che sono state evidentemente reputate irrilevanti dallo stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale ai fini della corretta attribuzione dei voti: si tratta, in definitiva, di semplici irregolarità formali, incapaci di per sé di dar conto dell’avvenuta compromissione della libertà di espressione di voto”.
9. Come è dato evincere dai contenuti motivazionali, riportati al precedente punto 8., il percorso che ha condotto il giudice di prime cure al rigetto dell’impugnativa innanzi al medesimo proposta dall’odierno appellante tiene conto:
– dell’omessa dimostrazione della presenza e rilevanza delle discrasie segnalate a proposito dell’ammontare dei voti di lista e di preferenza, al fine di determinare un conclusivo risultato favorevole alla controinteressata (ed appellante incidentale) Iodice.
– dell’esito negativo della c.d. “prova di resistenza”, atteso che – secondo il giudice campano – il totale dei voti riconoscibili in capo al sig. Stellato sarebbe (anche ove fossero accolte le censure dal medesimo articolate) inferiore rispetto a quello spettante all’altra candidata;
– della riscontrata presenza di anomalie nell’attribuzione del voto (di preferenza) “derubricate” ad “irregolarità non sostanziali”: tali, cioè, da non infirmare la genuinità dell’espressione del voto stesso.
10. Si impone una prima precisazione in ordine alla mancata dimostrazione, sotto il profilo probatorio, delle “discrasie” che parte appellante (omogeneamente a quanto dedotto in prime cure) ha evidenziato, con riferimento alle tabelle di scrutino ed ai verbali delle singole sezioni (peraltro, analiticamente individuate) ed alle conclusive risultanze, per come verbalizzate dall’Ufficio elettorale centrale.
È noto che nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova è da considerarsi attenuato, ancorché si richieda sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime.
Tale onere di allegazione, lungi dal risolversi in riferimenti astratti non riconducibili a fattispecie concrete (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6411), è preordinato a scongiurare l’esperibilità di azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte (Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2008, n. 3430), ovvero meramente esplorative (Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2010, n. 2439).
Ciò in considerazione della peculiare situazione di (obiettiva) difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse ad aggredire le operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie, e tenendo conto dell’indefettibile esigenza di assicurare, tuttavia, l’effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli art. 24 e 113 della Costituzione, così che possono ritenersi ammissibili censure anche parzialmente generiche o che risultino poi affette da errata individuazione del fatto che ha provocato la determinazione illegittima (cfr. C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 3 giugno 2020, n. 380).
Del resto, la disamina delle condizioni di ammissibilità della sollecitazione del sindacato giurisdizionale, volta a conseguire l’annullamento dell’esito di una consultazione elettorale comunale, con particolare riguardo a quanto prescritto dall’art. 40, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo in tema di onere di specificità dei motivi di ricorso e di indicazione dei mezzi di prova, ha incontrato sistematizzazione concettuale con la sentenza resa dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, n. 32 del 20 novembre 2014.
Con tale arresto e stata, in particolare, enucleata – ai fini della connessa verifica dell’onere dimostratorio incombente sul soggetto che intenda promuovere l’esercizio del sindacato giurisdizionale – la differenza fra:
– le doglianze “con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti”,
– e le doglianze “con le quali, fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione”.
Se, quanto al primo gruppo di contestazioni, la forza fidefacente del verbale sezionale può essere validamente contrastata esclusivamente con l’esperimento della querela di falso, laddove venga – diversamente – sottoposta al vaglio giurisdizionale la contestata legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale, allora il conseguente riscontro “non potrebbe essere condotto senza l’esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l’acquisizione mediante l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d’ufficio”.
11. Esclude il Collegio che il mancato esperimento di un previo accertamento (a mezzo di verificazione) in ordine ai voti di preferenza oggetto di contestazione, sia suscettibile di indurre la conclusiva formulazione di una pronunzia, nella quale le doglianze di parte ricorrente vengono disattese – in parte qua – sulla base di argomentazioni meramente induttive.
In tale senso, il giudice di prime cure ha ritenuto che:
– non è affatto da escludere che, proprio partendo dalle tabelle di scrutinio, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale abbia provveduto a ragguagliare le discrepanze tra voti di preferenza e quelli di lista emergenti dai verbali sezionali, nonché a correggere il dato delle preferenze effettivamente spettanti allo Stellato nelle menzionate due sezioni dei Comuni di San Pietro Infine e di Caserta”;
– “potrebbe essere assolutamente plausibile che l’inesatta rappresentazione contenuta nei verbali sezionali abbia riguardato i voti di lista e non quelli di preferenza, imponendo al predetto Ufficio di allineare la cifra dei primi a quella dei secondi e non viceversa, come invece preteso dal ricorrente”;
concludendo che, “in definitiva É gli argomenti di parte ricorrente non riescono ad essere convincenti proprio perché manca il decisivo riscontro nelle corrispondenti tabelle di scrutinio”.
Piuttosto, la indisponibilità del materiale elettorale (in esso, dovendosi intendere ricomprese le tabelle di scrutinio) in capo al ricorrente di prime cure (così come a qualunque cittadino elettore, che intenda sottoporre a sindacato giurisdizionale l’esito del voto di una competizione elettorale) ben avrebbe potuto (rectius: dovuto) trovare idonea contrapposizione dimostrativa a mezzo dell’acquisizione dello stesso, con successivo (puntuale ed analitico) riscontro della rispondenza dei dati numerici relativi alle attribuite preferenze (per come risultanti dalle relative tabelle di voto) con i verbali delle singole sezioni; e, conclusivamente, con il verbale dell’Ufficio elettorale centrale.
12. Escluso che rilevi, al fine di sottrarre al gravame necessaria concludenza, l’esito della “prova di resistenza”, che il giudice di prime cure ha, pure analiticamente, svolto con riferimento soltanto al primo degli articolati argomenti di censura (e non anche con riguardo ad altre censure, con le quali il ricorrente di primo grado aveva denunciato l’illegittima attribuzione delle preferenze), ritiene il Collegio necessario lo svolgimento di verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., preordinata ad appurare – con riferimento sia alle doglianze articolate con l’atto introduttivo, sia alle censure esposte con l’appello incidentale – l’effettiva consistenza numerica del voto di preferenza attribuito ai candidati Stellato Agostino detto “Steve” (appellante principale) e Iodice Maria Luisa (controinteressata ed appellante incidentale), entrambi candidati per la lista provinciale per la Provincia di Caserta “NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA”.
Dell’incombente di che trattasi viene onerato il Prefetto di Napoli (con facoltà del medesimo di delega in capo a funzionari in servizio presso la Prefettura); il quale, nel contraddittorio di tutte le parti costituite (previo avviso alle stesse da comunicarsi almeno cinque giorni prima dell’avvio delle operazioni di verificazione), dovrà procedere alla verifica dei voti di preferenza attribuiti ai suindicati candidati nelle Sezioni elettorali di seguito indicate:
12.a) per quanto concerne l’appello principale, proposto da Stellato Agostino, detto “Steve”:
– nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del Comune di Marcianise;
– nn. 3, 4, e 6, del Comune di Portico;
– nn. 2, 3, 4, 5, 6, del Comune di Recale;
– unica sezione di San Pietro Infine;
– nn. 17, 24, 43 del Comune di Caserta.
12.b) relativamente all’appello incidentale, proposto da Iodice Maria Luisa:
– nn. 1, 4, 7, 9, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 31, 32 e 34 del Comune di Marcianise;
– n. 6 del Comune di Capodrise;
– n. 4 del Comune di Macerata Campania;
– n. 5 del Comune di Portico di Caserta;
– n. 4 del Comune di San Marco Evangelista;
– n. 2 del Comune di Succivo;
– n. 10 del Comune di Villa di Briano;
– n. 6 del Comune di Aversa;
– n. 4 del Comune di Casapulla;
– n. 1 del Comune di Castello Matese;
– n. 1 del Comune di Pontelatone;
– n. 9 del Comune di San Cipriano d’Aversa;
– n. 8 del Comune di San Prisco.
13. L’accertamento di cui sopra dovrà essere effettuato mediante raffronto tra i verbali delle singole sezioni e le tabelle di scrutinio, con riferimento al numero totale di voti di preferenza e di voti di lista della lista provinciale “NOI CAMPANI CON DE LUCA – MASTELLA”, nonché dei voti di preferenza effettivamente conseguiti dal candidato Agostino Stellato detto “Steve” e dalla candidata Iodice Maria Luigia.
Nel caso di discrasia e/o di mancata sovrapponibilità dei dati numerici di voto, risultanti all’esito della suindicata operazione di verifica, l’organo verificatore procederà, conseguentemente, all’apertura dei plichi contenenti le schede votate nelle suindicate sezioni, al fine di conteggiare i voti di preferenza effettivamente conseguiti dai due candidati di che trattasi.
La conclusiva relazione, con la quale l’organo verificatore evidenzierà le risultanze delle condotte operazioni – per il compimento delle quali, viene fissato il termine del 10 maggio 2021 – dovrà essere depositata agli atti del presente giudizio entro il 31 maggio 2021.
14. Ai fini dell’ulteriore trattazione della controversia, viene fin da ora fissata la pubblica udienza del 13 luglio 2021; rimanendo riservata alla conclusiva delibazione della controversia ogni questione in rito, in merito ed in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, così dispone:
– nomina quale organismo di verificazione la Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, con facoltà di delega, al fine dello svolgimento dei compiti di cui in motivazione;
– autorizza il verificatore, al fine di adempiere all’incarico, ad accedere al fascicolo processuale, nonché ai luoghi ove la documentazione utile e custodita, avendo cura sempre di assicurare, durante la sua attività, il rispetto del contraddittorio;
– indica, quale data per il compimento delle operazioni di verificazione, il giorno 10 maggio 2021;
– fissa, quale termine per il deposito della relazione conclusiva, il successivo 31 maggio 2021;
– si applicano gli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo;
– determina, fin da ora, un anticipo sul compenso spettante al verificatore, in misura di € 1.000,00 (euro mille/00), posto provvisoriamente a carico dell’appellante;
– riserva, in esito al compimento delle operazioni di verificazione, la liquidazione del compenso complessivamente spettante al verificatore, a mezzo di separato decreto, su istanza dell’organismo o del suo delegato; – fissa l’udienza della discussione del merito della controversia alla data del 13 luglio 2021.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 2 marzo 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Giovanni Sabbato, Consigliere Francesco Frigida, Consigliere Roberto Politi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Politi Claudio Contessa
IL SEGRETARIO

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