Brevi note sul reato di insolvenza fraudolenta
Il reato di insolvenza fraudolenta è previsto e punito dall’articolo 641 del Codice penale, il quale così recita: «Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbliga-zione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.
L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato».
Sorge – per la scrivente – l’obbligo di indagare sul se la denuncia per insolvenza fraudolenta possa derivare – anche – dal compimento di un illecito civile.
Il reato di insolvenza fraudolenta si pone, dal punto di vista del disvalore del fatto, in una posizione “mediana” tra il più grave reato di truffa ed il mero inadempimento contrattuale di natura civilistica.
Da una parte, abbiamo il creditore che confida nella solvibilità del debitore; dall’altra, abbiamo il soggetto che contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla, dissimulando il proprio “reale” stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza si pone come presupposto del reato, la sua dissimulazione ne è l’elemento caratterizzante, l’inadempimento dell’obbligazione fissa il momento consumativo, mentre il proposito di non adempierla è premessa indispensabile.
È opinione pacifica in dottrina che non si applica il diritto penale per la semplice incapacità economica a restituire le somme avute da altri o nel pagare il prezzo di un oggetto.
In questi casi – la gran parte – il creditore può solo avviare il pignoramento.
In sintesi – può dirsi che – si può denunciare il debitore solo quando questi abbia tenuto un comportamento malizioso già prima della conclusione del contratto e, proprio a causa di tale comportamento, il creditore sia caduto in errore credendo di avere a che fare con una persona solvibile.
Il problema che spesso si pone in materia di insolvenza fraudolenza, è quello di individuare il momento iniziale da cui decorrono i tre mesi previsti per la presentazione della querela.
Sul punto, si ritiene che il termine per la presentazione della querela decorre non già dalla data in cui si verifica l’inadempimento dell’obbligazione (data che rileva ai fini della consumazione del reato), ma da quella in cui il creditore acquisisce la certezza che l’obbligato – contraendo l’obbligazione – aveva dissimulato il proprio stato di insolvenza ed aveva contratto l’obbligazione con il proposito di non adempierla.
Qualora mancasse questo tentativo di frodare il creditore, facendogli credere ciò che in realtà non è vero, l’unica sanzione per il debitore che non adempie ai propri obblighi è il pignoramento.
Ciò deriva dal fatto che qualora il mero inadempimento non fosse preceduto da alcuna intenzionale preordinazione si configurerebbe solo illecito civile e nessuna ipotesi criminosa.