I Sistemi Alternativi di risoluzione delle Controversie
Negli ultimi anni, si va affermando con sempre maggiore frequenza il fenomeno del ricorso preferenziale, in caso di lite, a procedure di risoluzione alternativa delle controversie. Il termine con cui si vuole designare tale fenomeno è quello di ADR, acronimo di Alternative dispute Resolution. Su queste problematichi ha conseguito brillantemente la Laurea in Scienze Giuridiche, presso la Facoltà di Giurisprudenza di S.Maria C.V., il neo Dott. Gianluca Cestaro di Piedimonte Matese, consigliere comunale di minoranza, che ha discusso, ricevendo il plauso della commissione, una interessante tesi di Laurea dal titolo: “ I Sistemi Alternativi di Risoluzione delle Controversie” con Prof.ssa Lucia di Costanzo. L’istituto, ha commentato il Dott. Cestaro, è ispirato al principio della cooperazione negoziale tra i soggetti litiganti, facilitata dalla presenza di un professionista neutrale ed imparziale nel ruolo di conciliatore, la cui funzione principale è quella di assistere i contendenti nel tentativo di trovare una soluzione negoziale che sia condivisa da entrambi. Negli Stati Uniti il fenomeno dell’ADR ha acquistato una sua fisionomia a partire negli anni 70, in questo periodo si inizia a parlare di alternative al processo con specifico riferimento alle forme di risoluzione delle controversie diverse dal processo ordinario. L’adr si sviluppa negli anni successivi fino a diventare uno degli istituti più importanti del sist ema giuridico americano. In America un posto di primo piano è riservata alle procedure di conciliazione. Il conciliatore cerca di favorire il dialogo tra le parti coinvolte con lo scopo di porre fine alla fine visto che queste spesso non sono in grado di raggiungere un accordo. L’Italia, ha concluso Gianluca Cestaro, è uno dei paesi che ha contribuito meno alla nascita dell’Adr, tuttavia, anche se in ritardo rispetto agli altri paesi, si è preso atto della necessità di agire per talune materie o settori specifici si considera ad esempio la procedure di conciliazione della Telecom o delle Camere di Commercio che tra l’altro possono promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative tra imprese e consumatori. Nel nostro ordinamento il recente decreto legislativo del 4 marzo del 2010 introduce l’istituto della mediazione del processo civile. Le parti prima di ricorrere al giudice, dovr anno tentare una conciliazione nel termine di 4 mesi.