Stress da lavoro e normativa italiana

Nella realtà attuale, il lavoro è considerato più che mai una rilevante fonte di stress. Precariato, crisi, paura di perdere il posto o la propria posizione, rapporti conflittuali con il capo e i colleghi sono spesso cause di uno stato d’ ansia perenne e un malessere diffuso che possono essere ricondotti a stress.
Numerose ricerche evidenziano l’ effetto negativo dello stress da lavoro sia sul numero di incidenti nel corso delle attività lavorative che sulla salute fisica e psichica del lavoratore, in particolare sul rischio di incorrere in malattie cardiovascolari.
La prima definizione scientifica dello stress fu elaborata dal neuroendocrinologo Selye, nel 1936, che lo identificò come “la risposta non specifica dell’ organismo ad ogni richiesta effettuata ad esso”.
Lo stress, entro certi limiti, può essere una risorsa che permette di affrontare situazioni di “emergenza”con più energia ( in tal caso si parla di eustress o stress positivo), quando però questo si protrae a lungo nel tempo, può causare vere e proprie malattie (distress o stress negativo).
Lo stress da lavoro comporta sintomi nell’ individuo, di natura fisica e psichica, come disturbi dell’ alimentazione, disturbi del sonno, disturbi cardiocircolatori e depressione, ma anche sintomi organizzativi che si manifestano in diverse forme di malfunzionamento aziendale, come un eccesivo turnover, assenteismo,infortuni e comunicazione aggressiva, incidendo sulla produttività dell’ organizzazione.
Lo stress è considerato una delle principali cause delle malattie professionali, per cui sono stati presi dei provvedimenti legislativi volti a tutelare la salute del lavoratore nella sua definizione più ampia così come statuito dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’ assenza di malattia o di infermità”.
La patologia è stata inserita tra i diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori con il nome di “stress da lavoro-correlato”; il D. Lgs n. 81/08, il cosiddetto Testo unico sulla sicurezza, all’ art. 28, 1° comma, stabilisce che il documento di valutazione dei rischi, predisposto dal datore di lavoro, deve riguardare, tra gli altri, i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ Accordo Europeo dell’ 8 ottobre 2004.
Lo stress da lavoro-correlato viene definito come “condizione che può essere accompagnato da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.
Già nel precedente art. 4 del decreto Legislativo n. 626 del 1994 (l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori), veniva sollecitata la necessità di considerare e valutare la salute del lavoratore nella sua interezza, compresa la salute psichica, in un’ ottica di benessere.
Ma è con il Testo Unico sulla sicurezza che in modo deciso l’ Italia prende la strada dell’ allineamento Europeo in materia di stress lavoro-correlato.
Poiché le manifestazioni dello stress non dipendono in maniera strettamente causale ed esclusivo dal contesto, a differenza dei rischi “tecnici”, ma rappresentano una percezione soggettiva , di natura emotiva o cognitiva, di un particolare evento o situazione in uno specifico contesto, quella del rischio stress è una valutazione che deve avvalersi di metodologie proprie della ricerca psicosociale.
L’ accordo europeo dell’ 8 ottobre 2004 e l’ accordo interconfederale del 9 giugno 2008 forniscono criteri e parametri molto generici sia per quanto riguarda le indicazioni metodologiche operative, ai fini della attività di valutazione dei rischi da stress, che per quanto riguarda le misure finalizzate a prevenire, ridurre ed eliminare i problemi di stress, mettendo ,di conseguenza, in difficoltà i datori di lavoro nell’ individuazione e nella gestione organizzativa del rischio. Per fronteggiare tale difficoltà, la Commissione Consultiva ha elaborato un percorso metodologico a fasi per una corretta identificazione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato. E’ importante sottolineare che già da tempo, la letteratura psicosociale ed organizzativa aveva sperimentato e validato strumenti di misurazione e rilevazione dello stress lavoro-correlato.  Si tratta principalmente di questionari da somministrare ai lavoratori, come il questionario Benessere Organizzativo PA-cantieri di Avallone del 2004 o il JCQ di Karasek del 1998, di progetti regionali e di strumenti di indagine, quali focus groups o incontri con il medico competente, RLS e RSPP. A differenza di questi strumenti, la valutazione dello SLC della Commissione Consultiva si prefigge di indicare ai datori di lavoro un percorso metodologico che rappresenti il livello minimo di attivazione dell’ obbligo di valutazione del rischio stress. Tale modello si avvale di due fasi valutative, una obbligatoria che mira alla rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, e una eventuale (valutazione approfondita), volta a valutare la percezione soggettiva dei lavoratori sugli stessi indicatori della valutazione precedente, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio e le misure correttive adottate si rivelino inefficaci.  

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