TAR Lazio, non c’è obbligo di vaccinarsi contro il SARS-CoV-2 ed è il lavoratore che deve pagarsi il tampone
Continua la saga dei Prof. no pass. Ancora un no alla sospensiva degli atti che impongono la certificazione verde al personale della scuola e rifondono i costi del tampone soltanto ai lavoratori esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari. E ciò perché, a ben vedere, un obbligo di farsi inoculare la dose anti Covid-19 sussiste soltanto per il personale sanitario, mentre i dipendenti del ministero dell’Istruzione che non vogliono sottostare al Green pass possono comunque produrre un test molecolare o antigenico rapido per evitare le sanzioni: «non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa». È quanto emerge dall’ordinanza 6154/21, pubblicata l’8 novembre dalla sezione terza bis del TAR Lazio. Inutile adombrare questioni di legittimità costituzionale: non è violata la riserva assoluta di legge ex articolo 32, secondo comma, della Carta fondamentale, secondo cui «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Nella sua ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, nel caso in concreto il giudice spiega come allo stato il vaccino anti SARS-CoV-2 non è obbligatorio perché la legge consente l’alternativa fra il possesso del green pass e la produzione del tampone. Senza dimenticare che lo stesso personale sanitario può evitare la somministrazione se accetta di essere destinato a mansioni che non comportano il contatto con il pubblico. Insomma, a una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, appare legittimo che i costi del tampone siano a carico del docente, il quale non può essere destinato ad altri incarichi e svolge un servizio pubblico fondamentale: l’alternativa del tampone al Green pass è prevista proprio per tutelare il diritto del Prof a non vaccinarsi.