Antonella Ricciardi intervista Monica Moschioni
In questa nuova, intensa testimonianza, l’Avvocata Monica Moschioni, specializzata nella tutela della legalità costituzionale, riguardo la salvaguardia del diritto alla salute dei detenuti, affronta ancora una volta questa ed altre questioni di rilievo. La necessità di detenzioni alternative al carcere, soprattutto quando siano necessarie cure specialistiche, viene rimarcata in generale, ricordando anche diversi casi recenti. In particolare, viene analizzato il caso di Raffaele Cutolo: infatti, Monica Moschioni, che ha affiancato l’Avvocato titolare del caso Gaetano Aufiero, sottolinea quanto la direzione sanitaria del carcere di Parma abbia avuto il coraggio di disporne collocazione esterna al carcere stesso a fine luglio 2020, la cui correttezza è stata confermata anche da medici del centro sanitario esterno, dove è rimasto fino alla fine, meglio assistito, fino al naturale decesso per malattia, nel febbraio 2021. Si rilevano, però, numerosi casi di permanenza in carcere di persone gravemente malate: in questi casi, la magistratura di sorveglianza e/o la direzioni sanitarie delle carceri hanno la possibilità di intervenire, per garantire cure più adeguate, ma non sempre si notano interventi conseguenziali; eppure, vi sono perfino casi di persone in sedia a rotelle, di prigionieri con Alzheimer (era ad esempio il caso del calabrese Giovanni Tegano, ricoverato solo nell’ultimo periodo all’ospedale San Paolo per le sue patologie, dove era deceduto in condizione di 41 bis, senza differimento pena: venuto a mancare prima di essere trasferito in una casa di riposo ) e con altre malattie mentali. Nonostante l’istituzione di REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), centri di cura per detenzioni esterne al carcere, per detenuti con problemi mentali, che hanno sostituito gli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) è ancora molto presente la vergogna dei malati psichiatrici in carcere, alcuni dei quali di particolare evidenza: ad esempio, quello del detenuto calabrese Pasquale Condello; si tratta di un caso curato da altri Avvocati, ma perfettamente in linea con le lineari argomentazioni di Monica Moschioni a favore di collocazioni esterne al carcere. Viene ricordato, inoltre, il caso del detenuto campano Michele Pepe, la cui collocazione in carcere probabilmente era inadeguata: Michele Pepe, gravemente malato, era disperato per la sua condizione, di cui intuiva il rischio della mancanza di sbocchi, tanto che in passato aveva addirittura tentato il suicidio. Per la sua morte sono in corso indagini, che sfoceranno in un processo, nel quale si potranno forse ipotizzare responsabilità a più livelli proprio per la mancata adeguata sistemazione extramuraria rispetto al carcere, più idonea a curarlo adeguatamente. Viene inoltre approfondita la tematica delicata dell’amore in carcere. In Italia non è ancora legge, ma, ad esempio, in 31 Stati dell’Unione Europea su 47 sono permessi legalmente incontri riservati tra detenuti e familiari, comprese mogli e compagne, tanto che sono diffusi molti casi di bambini concepiti naturalmente in carcere. Inoltre, si tratta di un grado ulteriore di umanizzazione della pena maturato anche altrove: ad esempio, in Albania, in Russia, per citare Paesi oltre l’Unione Europea, pur espressione della cultura europea; incontri intimi del genere sono permessi anche in India ed in altri luoghi del mondo. In Italia, si è parlato più volte della possibilità di inserire “stanze dell’amore”, rese comunque compatibili con adeguati controlli: l’approfondimento è stato discusso ad alto livello, andando più volte vicino ad una traduzione in legge, ed ultimamente il progetto è stato rilanciato dagli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, in dicembre, ed è ancora in attesa di possibile attuazione legislativa. L’Italia, quindi, che storicamente era stata all’avanguardia su questioni relative allo Stato di Diritto, risulta attualmente, per quanto non indietro rispetto a molti Paesi del mondo, comunque indietro rispetto soprattutto a numerosi Stati europei; addirittura, nel caso della massima sicurezza, con il 41 bis, per superabili motivi di sicurezza, è impedito il contatto fisico anche minimo per le coppie e con i figli dai 12 anni in poi, a causa di un vetro divisorio a tutta altezza. Stridente si presenta così il contrasto, paragonando ad esempio tale situazione italiana con quella della Spagna, che spicca al riguardo per posizioni libertarie: vi sono permessi incontri amorosi intimi con mogli, compagne, persone dello stesso sesso, oltre che rapporti sessuali con prostitute, a seconda dei casi. Certamente il caso dell’Italia può essere stato irrigidito dall’allarme sociale dovuto alla presenza di diverse mafie sul territorio, e naturalmente vi sono forme ancora più esplicite e che chiaramente toccano la barbarie nel modo di trattare i detenuti: basti pensare al vetro divisorio, che in molti Stati degli USA serve a separare il pubblico che assiste dalle esecuzioni delle condanne a morte… Tuttavia, anche misure inutilmente vessatorie, in Italia, risultano torture mentali, per coloro che le subiscono, che così è come se morissero ogni giorno, oltre a provocare uno scempio nei rapporti di coppia e con i figli. Molti detenuti, trattati come se fossero radioattivi, data l’impossibilità anche di essere tenuti per mano, spesso per decenni, possono così sentirsi come già fuori dal mondo. Si sono verificati anche casi di snaturamento di rapporti, senza più rispetto di stessi e degli altri: alcuni casi di persone violentate e di prostituzione interna, indotta dalle circostanze, in alcuni ambiti carcerari; inoltre, non sono sconosciuti addirittura casi di matrimoni “bianchi,” non consumati. In questa situazione, poche famiglie resistono allo sfaldamento. Chiaramente, poche persone riescono a nutrire l’amore assoluto dimostrato, invece, ad esempio, dalla moglie di Raffaele Cutolo, Immacolata Iacone, che lo aveva sposato nel maggio 1983, senza che mai venisse loro permesso di incontrarsi in privato: un matrimonio durato 37 anni e molti mesi, per tutto il resto della vita di lui, che, pur tra privazioni impressionanti, aveva però avuto l’assicurato l’aspetto più importante, cioè l’essere amato: un amore di una intensità tale, difficile da trovare analoga anche tra persone che vivano libere. Immacolata Iacone Cutolo nel corso del tempo ha sempre dichiarato la piena libertà di coscienza che l’aveva portata a sposarsi, senza alcuna forzatura esterna: ad esempio, prima del matrimonio religioso svoltosi all’Asinara, e rispondendo a parti romanzate del film “Il camorrista”, smentendo un ricatto alla base del loro rapporto e sue visite private “oltrepassando la legge” in carcere ipotizzate nella pellicola. In particolare, ad organi di stampa specializzati sulla cronaca, ma anche ad una trasmissione RAI di Franca Leosini (“Storie maledette”), negli anni ’90, aveva rimarcato la pulizia morale del loro rapporto, di essere vergine e rimanergli sempre fedele, aspettandolo e chiedendo la possibilità di avere figlio con lui. La maternità di Immacolata Iacone, con la nascita di una bambina nel 2007, venne resa possibile solo con l’inseminazione assistita, poiché il marito non poteva uscire dal carcere né incontrarla ovviamente in privato. La conquista di civiltà comunque, importantissima, aveva visto smuoversi la situazione dal 2001, con pronunce a favore del Ministero della Giustizia, poi della Corte Costituzionale ed interventi di singoli magistrati e della direzione sanitaria di varie carceri, oltre che di medici esterni. Da allora, altri bambini sono stati concepiti attraverso inseminazioni artificiali, perché i padri non potevano uscire dalle carceri: la richiesta di queste famiglie è che a questa conquista di civiltà si affianchi una logica, maggiore considerazione dei sentimenti di questi bambini, che rispetteranno certamente d più uno Stato più umano e migliore.
Ricciardi: “Premetto che ti sei occupata nel modo più valido della salvaguardia del diritto a cure, anche specialistiche, nel caso di Raffaele Cutolo, in collaborazione con l’Avvocato che è stato fino all’ultimo titolare del caso, Gaetano Aufiero; ricordo che, pur non essendogli stato dato differimento ufficiale della pena, da magistrate del Tribunale di Bologna, i medici hanno però di fatto dato ragione, con i fatti, a voi Avvocati, su una non accettabilità di una collocazione carceraria, nell’ultimo periodo della sua vita: effettivamente, per iniziativa della direzione sanitaria del carcere di Parma, e poi di medici esterni, Raffaele Cutolo è stato in detenzione ospedaliera in un centro di cura esterno al carcere nei suoi ultimi sei mesi e mezzo circa; esami medico-autoptici hanno confermato che così le sue patologie siano state curate bene, massimamente, per quanto possibile, fino al naturale decesso, del febbraio 2021. Questo caso, altamente simbolico, può ricordarne tanti altri: quanto pensi sia diffuso, per la tua esperienza, l’assicurare cure esterne al carcere, per persone non autosufficienti? Prevale maggiore coraggio, nel definire ufficialmente differimenti situazioni di chiara incompatibilità col carcere, o sono numerosi i casi in cui in cui ci sia meno la giusta attenzione, e si rimanga in carcere, purtroppo con maggiori rischi per la salute?”
Moschioni: “Sicuramente, temo che questo tipo di coraggio non sia ancora diventato l’abitudine, né delle direzioni sanitarie, ma soprattutto né della magistratura di sorveglianza, sia come organo monocratico, sia come organo collegiale. Parlando dell’esperienza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nel caso di Raffaele Cutolo aveva disposto il rigetto della richiesta di differimento della pena, nella forma della detenzione domiciliare. C’era stato, in quel caso, un coraggio, diciamo, della direzione sanitaria, che aveva disposto un collocamento presso l’ospedale, che era un collocamento inizialmente provvisorio, che si è protratto definitivamente, fino al momento del decesso, per le sue condizioni di malattia, tali da non rendere possibile la permanenza in carcere. Però, in generale, credo ci sia una mancanza di coraggio. Già Raffaele Cutolo è stato fortunato nella collocazione esterna al carcere, nella sua detenzione, almeno rispetto ad altri detenuti ostativi. Spesso si fa ricorso all’articolo 11 dell’ordinamento penitenziario, che prevede una durata determinata, d’urgenza, rispetto all’attività che si deve compiere. Viene utilizzato, ad esempio, per un accertamento diagnostico: quindi una persona viene mandata, ad esempio, per svolgere una tac, piuttosto che un altro tipo di accertamento, non disponibile all’interno del carcere, e poi ritorna indietro. Oppure, per un breve ricovero, quando ci sia una situazione d’urgenza: a Parma, per esempio, ce ne sono stati diversi di ricoveri, proprio a seguito dell’infezione da Covid. Quindi, in alcuni casi, ci sono stati dei detenuti che sono risultati positivi al Covid, hanno contratto una polmonite bilaterale, e sono dovuti essere ricoverati nel reparto specialistico dell’ospedale, per superare la fase critica, e quindi la ventilazione polmonare, disponibile solo in ambito ospedaliero. Sono però situazioni sempre meni diffuse di altre, da parte delle disposizioni delle amministrazioni penitenziarie. Alla luce delle scarcerazioni eccellenti che erano state previste nel periodo del primo lockdown, nel primo periodo della pandemia, vi sono state delle raccomandazioni, da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), di far riferimento, ricorso alle strutture ospedaliere, ASL, della zona dove si trova anche il carcere, per far fronte ad eventuali esigenze mediche. Quindi, alla luce della mia esperienza, quello che sta succedendo più frequentemente, è che magari, al posto di dare una valutazione di incompatibilità con il carcere, da parte del direttore sanitario, del dirigente sanitario del carcere, c’è ricorso sempre più spesso all’ospedale civile, del luogo dove si trova anche il carcere: per eseguire le diagnosi, per apportare le cure di urgenza, per poi far reingresso in carcere. Questo è lo stato dell’arte, attuale.”
Ricciardi: “Quindi, c’è il lato positivo dell’ospedale, esterno, però c’è ancora la difficoltà di definirli differimenti, per rendere più certamente stabile la situazione”
Moschioni: “Certo”.
Ricciardi: “Si spera quindi in ulteriori progressi, innanzitutto per la salute; in fondo, pene alternative sono già previste dal nostro ordinamento: è applicare la legge”
Moschioni: “Assolutamente sì. Poi c’è da applicare anche l’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale, la giurisprudenza comunitaria, per cui la detenzione domiciliare non deve intervenire solo quando sia impossibile in senso assoluto stare all’interno del carcere, ma anche quando le condizioni di salute determinino una detenzione maggiormente gravosa per la permanenza in carcere. Quindi persone che si sono stabilizzate in condizioni di malattia cronica potrebbero avere la loro naturale destinazione in una detenzione anche ospedaliera, o in una struttura di accoglienza esterna, che significa, però, mitigare la pena, che comunque c’è, nel senso di limitazione della libertà.”
Ricciardi: “Così si unirebbero la diminuzione del sovraffollamento, con il maggior rispetto del diritto a cure specialistiche.
Moschioni: “Certo, certo”.
Ricciardi: “Non so se vuoi aggiungere qualcosa in particolare”.
Moschioni: “Solo che in generale, purtroppo, il panorama è abbastanza cristallizzato; sperando, però, che ci saranno evoluzioni in meglio, una volta finita la pandemia. Molti provvedimenti che ho letto in questo anno e mezzo, quasi due anni, hanno avuto una giusta esitazione, dovuta all’esistenza della pandemia, ovvero il trasferimento di detenuti con queste modalità, che eviterebbe il trasferimento di detenuto sul territorio, in senso più esteso. Per questo, si cerca di mantenere sul posto, cioè nella città o nel carcere di provenienza, e far riferimento alla struttura ospedaliera, come extrema ratio, quando ci sia necessità. Sarei curiosa di vedere cosa succederà, alla cessazione di questo periodo di emergenza epidemiologica”.
Ricciardi: “Un’idea può essere anche far stabilire in case di riposo, vicine, dove è più chiara la collocazione definitiva, rispetto ad una classica struttura ospedaliera…però di solito è più facile, penso, che la casa di riposo sia associata anche ad una misura di differimento, e difficilmente sia scelta senza”.
Moschioni: “Assolutamente sì; occorrerebbe un provvedimento di detenzione in luogo esterno, un provvedimento della magistratura di sorveglianza che disponga una detenzione domiciliare”.
Ricciardi: “Che in senso ampio può essere anche quello? Non solo una casa privata, ma anche una casa di riposo per anziani malati”
Moschioni: “Certo”.
Ricciardi: “Comunque, possiamo, questo proposito, collegarci a un caso di grande dolore, dove probabilmente la collocazione carceraria era scorretta, per cui si poteva pensare appunto almeno a detenzione domiciliare o in centro di cura esterno: è il caso appunto di Michele Pepe, su cui ci sono sviluppi: è stato indagato un medico, che forse non aveva vigilato abbastanza sul suo trasferimento dal carcere di Parma a quello di Torino: non ci sono ancora certezze riguardo il ruolo del medico, e, forse, ci sono responsabilità da approfondire più ad ampio raggio: puoi spiegare a che punto sia l’indagine? La magistratura, in effetti, si è dato un tempo significativo per chiarire il caso… C’era stata un’udienza nel gennaio 2021, ed un’altra è prevista per il marzo 2022. Il medico forse non aveva avuto abbastanza informazioni, ed è significativo il tempo ampio che si è data la magistratura per approfondire…”
Moschioni: “Allora, il procedimento che riguarda il caso di Michele Pepe è approdato alla fase dibattimentale, quindi, a questo punto, diventerà un procedimento che potrà essere seguito anche livello giornalistico. Questo perché la scelta processuale del medico di guardia, che è unico imputato, indagato nel momento attuale, per il decesso di Michele Pepe, si svolgerà quindi appunto in una forma dibattimentale, cioè in una forma pubblica. Il medico di guardia, che è stato identificato, in quanto unico responsabile, per avere concesso il nulla osta per il trasferimento, dal carcere di Parma, al carcere di Torino, è indagato per questa forma di omissione, cioè di non avere indicato una incompatibilità con questo trasferimento. In realtà, si ventila già, nell’ambito di questa difesa stessa, che possano esserci responsabilità diverse, nell’ambito di questa collocazione, la permanenza carceraria di Michele Pepe, che chiaramente non ha avuto un improvviso peggioramento tutto in una volta, e non è stato il solo trasferimento in ambulanza a determinarne il decesso. In realtà, è stata la fine, cioè l’evento apicale, di una situazione di salute decisamente compromessa. Il 24 marzo inizierà questo processo, e probabilmente ci potrebbero essere anche degli sviluppi circa l’accertamento di responsabilità di terze persone. Credo che la stessa difesa del medico vorrà andare a scandagliare questa possibilità, eventualmente, per accertare se debbano essere escluse le responsabilità del medico di guardia, che purtroppo aveva una conoscenza sicuramente più limitata, temporalmente: anche rispetto al medico che aveva solitamente in carico la salute di quel detenuto.”
Ricciardi: “Quindi, da tutti i punti di vista, è meglio approfondire, insomma capire”
Moschioni: “Certo; anche per i familiari, sarà la sede adeguata, anche per i familiari, perché hanno l’interesse a comprendere cosa non sia andato per il verso giusto”
Ricciardi: “Cercano i colpevoli, se ci sono, non un colpevole, forse non sicuro”.
Moschioni: “La sede dibattimentale sarà la più opportuna, per verificare tutte le eventuali mancanze, se ci siano state. Questa è sicuramente la principale richiesta della moglie, ma non solo, anche dei genitori di Michele Pepe: di avere chiarezza su cosa sia successo negli ultimi mesi, e se il povero Michele Pepe abbia potuto usufruire di tutte le cure necessarie, o, ancora di più, se fosse giunto il momento per cui dovesse essere ammesso ad una detenzione esterna: in questo caso, domiciliare. Del resto, lui aveva già usufruito della detenzione domiciliare, in precedenza: detenzione domiciliare che, peraltro, non aveva mai violato. La detenzione domiciliare mai violata era stata ammessa perché le sue patologie perché le sue patologie erano così gravi da non potere essere gestite in ambito carcerario. La sede dibattimentale sarà la più opportuna, anche per i familiari, per potere avere delle risposte e poterli tranquillizzare sul potere avere la possibilità di capire quale sia stato l’iter che abbia portato alla disgrazia perché questo, purtroppo, rimane un dato incancellabile: il decesso del povero Michele Pepe.”
Ricciardi: “Certo. A proposito di possibilità di carcere più umano, se posso passare all’altro tema, sappiano che l’Italia era stata storicamente in posizione di avanguardia sul piano della considerazione giuridica dei diritti umani anche dei detenuti, dal tempo della filosofia del diritto di Cesare Beccaria, nel ‘700; però, da decenni, l’Italia risulta invece indietro: non dico rispetto al mondo, però lo è rispetto alla maggioranza dei Paesi europei: ad esempio, in oltre l’ottanta per cento dei Paesi europei un modo per umanizzare la pena è avere maggiore considerazione per l’amore in carcere, anche permettendo incontri in privato tra detenuti e loro familiari. La reclusione, infatti, non è oggettivamente incompatibile con la possibilità di vivere l’amore anche in senso fisico, per cui nella maggior parte dei Paesi europei sono di una certa frequenza casi di bambini concepiti naturalmente in carcere. In Italia, ciò non è ancora possibile, in senso naturale, ed è addirittura stridente il contrasto con persone al 41 bis, dove un vetro a tutta altezza separa i detenuti dalle loro compagne e perfino dai loro figli dai 12 anni ed oltre: per motivi di sicurezza, ma teoricamente superabili, data la possibilità, già attuata, di registrare quanto venga detto, e in generale verificare le situazioni. Ciò, unito alla sistematica negazione di ogni beneficio, compresi i permessi, per detenuti in queste condizioni, ha creato situazioni estreme, in cui è difficile che delle famiglie resistano allo sfaldamento… In questa situazione, molti detenuti si sentono già come fuori dal mondo; ci sono casi di coppie separate fisicamente, per decenni, il cui contatto fisico è stato annientato anche da 40 anni circa, e non sono sconosciuti casi perfino di matrimoni bianchi, non consumati, pure di durata approssimativamente analoga. Sembra un discorso contro l’amore, contro la famiglia, certamente più grave nelle restrizioni dell’alta e massima sicurezza. Cosa pensi di questa situazione, anche per la mente tanto alienante? Ricordo che un grande passo avanti di civiltà era stato dato permettendo l’inseminazione assistita a vari detenuti che non potevano uscire dal carcere, e loro compagne: vari bambini sono così nati; un passo avanti molto positivo, certamente, ma parziale, in confronto alla situazione, appunto, di gran parte dei Paesi europei… Eppure, ci sono stati tentativi di realizzare ulteriori passi avanti…”
Moschioni: “Diciamo che è un tema che a me è molto caro, semplicemente perché era stato, in modo piuttosto coraggioso, oggetto degli Stati Generali dell’esecuzione Penale: si sta parlando di qualche anno fa. Poi, però, non hanno avuto la risposta, purtroppo, a livello legislativo. Se ne era molto parlato, perché chiaramente regolamentare la possibilità di accesso a dei rapporti affettivi, comunque controllati, ma affettivi autentici, veri, che diano la possibilità di non limitarsi al semplice colloquio, in una saletta ultra-affollata, in cui siano presenti anche altri nuclei familiari, darebbe la possibilità veramente di garantire quella risorsa importantissima, che spesso è l’unica risorsa che un detenuto ha, per poter fare una progressione verso la sua risocializzazione, nella sua rieducazione….cioè, quando la famiglia c’è, ed è una famiglia di appoggio, può essere un importante punto di riferimento, anche per fare quel percorso di miglioramento a cui dovrebbe tendere ogni pena, perché la nostra esecuzione dovrebbe essere permeata, è permeata dal principio di rieducazione. La rieducazione passa innanzitutto la messa a frutto delle risorse preesistenti, per poi potenziarne delle altre. Ora lo Stato dell’esecuzione Penale ha dato l’occasione per poter parlare dell’amore, dell’affettività in carcere, ma poi non ne era seguita una legislazione coerente, cioè era rimasto una lettera morta. Doveva essere un disegno di legge, che poi non ha avuto un’esecuzione. Si è avuto modo di riparlare di questo argomento recentemente, per una sentenza che ha creato un po’ di subbuglio nell’ambiente giudiziario: in particolare, con la Corte di Cassazione, che ha considerato corretto il diniego all’acquisto, all’utilizzo di riviste pornografiche, da parte di un detenuto, sottoposto al regime differenziato del 41 bis, perché avrebbero potuto, eventualmente, essere veicolo di informazioni, di messaggi…”
Ricciardi: “Con eventuali sostituzioni di parole?”
Moschioni:“E quindi violare il principale scopo, cioè di tutelare la sicurezza”.
Ricciardi: “Bastava però controllarle, visto che il problema, per la legge, non è il contenuto in sé, ma eventuali manomissioni”.
Moschioni: “Il punto è che molte delle misure che sono imposte a carico dei detenuti in regime differenziato vengono, diciamo, giustificate, sotto la grande maglia della tutela della sicurezza. In realtà, basterebbe verificare il contenuto delle comunicazioni, cioè così come tutte le comunicazioni, per esempio, le lettere, che i detenuti ricevono, dall’esterno, da un familiare, eccetera, sono sottoposte a censura, passandole quando ritenute innocue, così trovo sia possibile sia sottoposta a censura, cioè a ispezione preventiva, una rivista che si riceva dall’esterno, per passarla se si verifichi non ci siamo contenuti criptici, veicolati dall’esterno. Per evitare che ci siano messaggi intimidatori, o ordini veicolati dall’esterno. Stabilire una regola generale di divieto per tutelare la sicurezza, va contro la finalità vera stessa, che è solo quella di evitare messaggi illeciti. Sarebbe invece corretto porre maggiore attenzione nel contenuto del documento, di una di quelle riviste, così come si fa per una lettera. Può essere valido, ciò, naturalmente, anche per un libro. Così, la polizia penitenziaria addetta ai controlli, che ha quello come funzione, deve operare di più. Il passo in avanti ulteriore, però, deve essere quello di consentire rapporti affettivi effettivi: non è un gioco di parole, e potrebbe passare anche attraverso il contatto fisico. A maggior ragione, se si tratti di detenuti non sottoposti ad un regime di massima sicurezza, differenziato quale quello del 41 bis, perché non si vede la ragione per cui vietare un rapporto affettivo concreto, autentico, con una moglie, una compagna, quando si è accertata la presenza, la permanenza, di un rapporto affettivo, con un soggetto che non deve essere per forza coniugato. Potrebbe essere anche la compagna, la fidanzata, con cui ci sia da tempo l’ammissione ai colloqui. Non si capisce perché non consentire un rapporto anche più intimo, più riservato. E questo darebbe, a mio avviso, la possibilità di migliorare anche l’esperienza detentiva, perché conservare anche il rapporto sentimentale, affettivo, con chi rimane all’esterno può essere una fonte di grandissimo stimolo, per il miglioramento personale e per la prosecuzione del percorso rieducativo”.
Ricciardi: “Certo è difficile dare il meglio di sé, quando si viene continuamente mortificati in esigenze naturali”.
Moschioni: “Assolutamente sì. Peraltro la speranza è quella che si cerca di coltivare, con una serie di proposte di miglioramento dell’esecuzione penale. Credo che l’esecuzione penale, per il modo in cui era stata regolamentata per l’ordinamento penitenziario, contenga tutti questi semi, per garantire un’esecuzione della pena costituzionalmente orientata. Comunque, la speranza, l’aspettativa in un ricongiungimento con la propria famiglia, nella prosecuzione di un rapporto con la propria compagna, con la propria moglie, si coltivano anche attraverso i rapporti, che devono avere per forza un contenuto anche fisico. Sottolineo semplicemente che questo periodo di limitazioni anche negli spostamenti, per la pandemia, nell’ambito delle varie città, ha determinato, da una parte, una buona prassi, che è quella di consentire i colloqui visivi, per il tramite di Skype con le proprie famiglie… E quindi consentire quel contatto visivo con la casa nella quale si era abitato. Vedere i volti anche dei propri familiari, e non ascoltarli semplicemente a telefono, quindi vedere un’espressione. Da una parte, quindi, ha dato, questo strumento in più, però ha tolto quel contatto fisico, che potrebbe essere una stretta di mano, un abbraccio, una carezza, che è fondamentale, per mantenere un’integrità anche psicologica. Ricordo che, in carcere, sempre più drammaticamente, si verificano condizioni di deprivazione psicologica, tali per cui molti detenuti fanno riferimento al supporto psicoterapeutico, psichiatrico ed anche farmacologico.”
Ricciardi: “In effetti, il consumo di psicofarmaci risulta superiore alla media”.
Moschioni: “Sono assolutamente situazioni sempre più frequenti, anche in soggetti giovani; quindi dare la possibilità di conservare un affetto così importante, nella vita di ogni individuo, indipendentemente dal fatto che abbia commesso un errore, e quindi stia espiando una pena, consentirebbe anche di conservare un’integrità psico-fisica: innanzitutto psicologica, e poi attenuare delle pressioni, che poi portano all’utilizzo massiccio di sostanze farmacologiche. Questo migliorerebbe la situazione di tutti quei soggetti che orbitano attorno ad un penitenziario; quindi anche la polizia penitenziaria, i sanitari, vedrebbero dei miglioramenti, esiti positivi, in un rapporto affettivo migliorato nelle proprie famiglie. Attualmente in Italia non è ancora possibile avere incontri riservati in carcere; se ne è riparlato, negli Stati Generale dell’Esecuzione Penale, che hanno appena avuto inizio: si tratta dell’inizio di dicembre. C’è stata una nuova attivazione di tavoli di studio: io spero che questa volta verrà portata ad esecuzione quella che era l’originaria delega al legislatore, per migliorare questo aspetto.”
Ricciardi: “Certamente, d’altra parte la possibilità di avere rapporti fisici, intimi, non è per forza incompatibile con la detenzione: basta attuare qualche controllo. Inoltre, puoi accennare a qualche modo di ottenere le riviste per adulti, se ad esempio se le procurasse direttamente il carcere: così non c’è il dubbio che siano state mandate da qualcuno, per fini altri”.
Moschioni: “Esatto; diciamo che le riviste, e così i libri, possono essere acquistati sicuramente in acquisti di mantenimento e per il tramite di sopravvitto: si tratta di un acquisto per il tramite della casa di reclusione, che a sua volta recepisce la domanda di acquisto di una determinata rivista, di un determinato libro: così ha la possibilità di acquistarlo alla fonte, ed avere la massima sicurezza riguardo l’origine e l’integrità del contenuto di quella rivista, eccetera, ed evitare qualunque eventuale messaggio di troppo. Questo per salvaguardare ambedue gli interessi: quello del soggetto, che potrebbe essere anche un interesse verso una rivista, che stimoli la propria sessualità, e quello della sicurezza, attraverso l’acquisto mediato dalla casa di reclusione”.
Ricciardi: “Ci sono quindi carceri più elastiche, che lo fanno già… Dipende dalle direzioni?”
Moschioni: “Dipende dalle direzioni, perché non c’è attualmente una regolamentazione generale. La Corte di Cassazione ha rimandato al legislatore, affinchè disciplini questa materia, perché finora sembra un tema un po’ scottante, sul quale il legislatore non si è in alcun modo pronunciato. Però sarebbe sufficiente che la direzione disponesse, indicasse, nell’elenco dei beni acquistabili anche una rivista che possa stimolare l’interesse sessuale di un detenuto, così come si può acquistare il quotidiano nazionale, piuttosto che un settimanale, con un contenuto d’interesse sportivo, piuttosto che ludico…”.
Ricciardi: “Al momento, non ci sono ancora grandi alternative a ciò; forse quando si aprirà alle famiglie, la domanda di queste riviste diminuirà”.
Moschioni: “Esatto, ma a prescindere, la questione rientra nella libertà di espressione di un individuo”
Ricciardi: “Certo”.
Moschioni: “Ognuno può scegliere quali siano gli ambiti di proprio interesse; così come può scegliere cosa studiare, e quale professione praticare, quale lavoro svolgere, piuttosto che quale corso formativo seguire, dovrebbe essere libero di esprimere il proprio pensiero: perché la detenzione non limita questi diritti fondamentali, quindi, se si tratta di riviste di libero acquisto, perché sono commercializzate nelle edicole, piuttosto che per il tramite di librerie. Non si vede perché non possano essere acquistate da un soggetto sottoposto ad una esecuzione della pena, previ i necessari controlli. Quindi, eventualmente, con l’acquisto tramite l’istituto di pena. Eviterebbe qualsiasi tipo di rischio di trasmissione di messaggi; rischio che peraltro non è tipico della detenzione ordinaria, ma lo è in particolare nella detenzione differenziata 41 bis, per cui è proprio una mancanza normativa che escluda, in alcuni casi, la possibilità di questi acquisti. Basterebbe aumentare la quantità, l’elenco, di bene acquistabili, per il tramite del sopravvitto, e aggiungere anche questa possibilità.”
Ricciardi: “Sì, e tra l’altro sentivo la lamentela di qualche detenuto che, neanche in regime di 41 bis, affermava, riguardo il carcere della Gorgona di Livorno, che ci fossero problemi con queste riviste, poiché la cella veniva considerata alla stregua di uno spazio pubblico. In effetti, suona illogica la motivazione: è possibile che sia una interpretazione sbagliata?”
Moschioni: “Io credo che non sia assolutamente possibile parificare la cella ad uno spazio pubblico, perché la cella è per sua natura un luogo nel quale vengano svolte delle attività riservate, per nutrirsi, dormire, svolgere la propria attività fisica. Non è un luogo dove, peraltro, è possibile la condivisione con molti altri soggetti, ad eccezione di quei rari momenti della condivisione del pasto, soprattutto dei regimi non di massima sicurezza”.
Ricciardi: “D’altra parte, non si può essere neanche filmati in cella, giustamente, per una questione di privacy”.
Moschioni: “Per una questione di privacy, assolutamente. La cella poi è composta anche da una parte assolutamente riservata, che è, per esempio, il bagno. Quindi, non vedo come possa essere estesa la normativa del luogo aperto al pubblico ad un luogo che normalmente è destinato ad una vita privata, e viene sottoposto a momenti ancora più riservati, di chiusura, negli orari di chiusura del blindato, per cui non è una giustificazione valida, ecco, questa”.
Ricciardi: “A volte, ci sono distorsioni strapiene di errori, perché effettivamente suona assurda questa vicenda”
Moschioni: “Sarebbe l’equivalente di considerare luogo aperto al pubblico una stanza di albergo, nella quale la persona acquista il pernottamento: insomma, non è sicuramente un luogo aperto al pubblico; quindi, non può essere questa la giustificazione. Se la giustificazione è invece di tipo moralistico, non credo che possa rientrare nei plichi dello Stato limitare l’espressione della libertà di pensiero, che passa anche attraverso la scelta di cosa leggere.”
Ricciardi: “Ma poi non è neanche così morale impedire rapporti più riservati ed intimi con le famiglie, se proprio vogliamo fare un discorso, sia pur non attinente, riguardante un campo che vada oltre. In fondo, è un discorso contro l’amore; ci si deve sentire già fuori dal mondo, per molti aspetti, se non si riescono ad avere rapporti fisici (neanche tenere una mano, nella massima sicurezza) con proprio familiari. Magari, il problema è proprio a monte, e la sessualità è solo la punta dell’iceberg…”
Moschioni: “Ma infatti, per come doveva essere regolamentata, sulla base dei tavoli di discussione che erano stati oggetti negli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, era una setting test, in senso più ampio. Passava attraverso anche la possibilità di dialogo più riservato, passare un po’ di tempo con i propri cari, in un luogo che fosse più intimo. E quindi desse la possibilità di non avere una commistione, con altri motivi familiari, e consentisse eventualmente anche lo scambio di un abbraccio, di un segno di affetto; non deve essere interpretato necessariamente interpretato nel senso di sessualità, che però neanche deve essere automaticamente cancellata. Uso un termine forte: la detenzione non è castrazione, cioè non comporta necessariamente l’esclusione di quella che è una parte dell’essere umano, per cui, anzi, ritengo che consentire, in una fase di esecuzione della pena, di coltivare affetti veri, diciamo anche preesistenti, consenta la possibilità di coltivare risorse indispensabili, per il futuro reingresso in società, che la è finalità prima di una esecuzione della pena, che spesso viene dimenticata, è quella di consentire di restituire un soggetto che ha sbagliato, che è stato condannato, alla società, in un modo migliore, dopo aver pagato la sua pena. Dopo aver scontato la sua sentenza di condanna, il soggetto deve essere restituito con delle idoneità, con un’attitudine migliore, che preservi dalla recidiva, cioè dalla commissione di altri reati. Per questo tale limitazione, che non ha una grossa giustificazione in termini di sicurezza, potrebbe contribuire invece al peggioramento di questo percorso dell’individuo e fare un danno, in ultima analisi, alla stessa società…che si vedrà restituito un soggetto con delle frustrazioni ancora maggiori, soprattutto se queste frustrazioni siano passate attraverso la perdita di quel nucleo affettivo che avrebbe potuto supportarlo durante la detenzione, e che doveva essere un punto di riferimento al momento del suo reingresso in società”.
Ricciardi: “Naturalmente, e poi nel caso della pena perpetua può essere meno disumanizzante, qualche attenuazione del grado di intensità della situazione delle pena, in questo senso”
Moschioni: “ Eh, la disumanizzazione in questo caso è massima, credo. Penso soprattutto al rapporto con i figli, al di là del rapporto affettivo con il compagno o la compagna, il marito o la moglie. La disumanizzazione è nell’esclusione di un contatto fisico con i figli: può comportare anche difficoltà in soggetti che non hanno commesso alcuna violazione. Penso, per passare a casi pratici, ad almeno due miei assistiti, che hanno avuto la possibilità, hanno avuto l’autorizzazione dai dipartimenti delle amministrazioni penitenziarie, a concepire dei figli con una fecondazione in vitro, che però nel corso degli anni non hanno potuto avere la possibilità di coltivare questo rapporto affettivo anche passando attraverso un contatto vero e proprio contatto fisico. E poi hanno avuto come risposte che delle problematiche neuro-psicologiche dei figli stessi, che si sono trovati ad essere privati di una parte fondamentale del rapporto”.
Ricciardi: “Quindi, è una situazione quasi contraddittoria: da una parte la possibilità di fargli avere questi figli, comunque una conquista di grande civiltà, dall’altra, così, mortificare tanto i rapporti, dopo il 12 anni dei figli, a prescindere, e senza nessun reato a giustificarlo, viene imposto il vetro divisorio”.
Moschioni: “Questa è una disciplina tipica del regime differenziato 41 bis, che però, per assurdo, vede nei 12 anni uno spartiacque: per cui, insomma, il nipote, il figlio, perché stiamo parlando di rapporti strettissimi, dei vincoli più forti, fino al giorno prima, fino a quando ha 11 anni e dei mesi, poteva stare seduto magari a fianco del proprio familiare, quindi al papà, piuttosto che al nonno, e poi tutto a un tratto si vede imporre una divisione con un vetro, per cui non ha più la possibilità di dare neppure una carezza al genitore, al congiunto”.
Ricciardi: “Quindi, più che sicurezza, diventa altro: si cade nella disumanità”.
Moschioni: “Si cade nella disumanità, con un risultato a cascata, anche a carico del minorenne, che non ha commesso alcun reato, e che si vede privato di un rapporto che non era una conquista: era semplicemente la normalità del rapporto…passando anche dalla premessa che tutte le persone che accedono ad un istituto di pena sono sottoposte ad un controllo preventivo, ad una perquisizione. Inoltre c’è un passaggio attraverso un metal detector, riguardo i reparti per il 41 bis; si accede a dei colloqui che sono videoregistrati e sottoposti ad un controllo a vista, quindi potrebbero essere interrotti in qualunque momento, se ci fosse qualche cosa che esorbiti dal normale, che possa far pensare ci sia una violazione delle regole, per cui è incomprensibile il fatto che ci sia questo blocco rispetto all’affettività”.
Ricciardi: “Comunque uno Stato più umano è possibile che venga anche rispettato di più, quindi è possibile, auspicabile una riforma futura per il bene comune, anche di questo aspetto”.
Moschioni: “Assolutamente; io penso ad un particolare che mi aveva colpita: quale sia la difficoltà, ad esempio, per un detenuto, ad ottenere, per esempio una fotografia dei propri cari: cioè quale sia l’iter, veramente laborioso per ottenere autorizzazione alla consegna di una fotografia di un proprio caro. Penso ad un bambino, per esempio, che si vorrebbe veder crescere…”
Ricciardi: “Eppure, si vede subito che non ci sia un messaggio sospetto”.
Moschioni: “Passano dei mesi, certe volte, di attesa, per potere ottenere la consegna della fotografia, e per un bambino piccolo ogni settimana c’è un’immagine differente. Quindi l’importanza di potere avere un rapporto, anche semplicemente stampato, con l’immagine del proprio figlio, che non si può vedere costantemente, è fondamentale, per mantenere un rapporto che possa essere definito come tale, cioè per potere avere i crismi di un rapporto ordinario. La detenzione non può trasformarsi in una vessazione, anche e soprattutto nei confronti dei minori, che possano essere coinvolti in via indiretta. In questo senso, l’Italia è sempre stata all’avanguardia nella tutela dei diritti dei minori, ma, da questo punto di vista, può fare veramente dei passi avanti.”
Ricciardi: “Sì, superando uno stato di emergenza non più motivato, nei fatti”.
Moschioni: “Considerando poi che, a parte gli esoneri integrali per motivi di salute, i più hanno avuto somministrazione delle doppie dosi di vaccino, quindi i rapporti con soggetti all’interno del carcere sono assolutamente garantiti, tutelati. Gli accessi al carcere passano attraverso una serie di controlli, che sono maggiormente tutelanti, rispetto ai rapporti che si hanno nella quotidianità, con il proprio bottegaio, piuttosto che con il conoscente che s’incontra su una rampa di scale, o in ascensore. Quindi, non credo che l’emergenza sanitaria possa giustificare queste misure”.
Ricciardi: “Certo, poi tutte le emergenze non possono essere per sempre: l’emergenza sanitaria, l’emergenza per la mafia: non devono diventare uno stato permanente. L’emergenza ha senso nel momento, nel periodo di emergenza, non deve essere cronicizzata anche oltre, insomma.”
Moschioni: “Non deve essere a tempo indefinito, certo. L’emergenza, per sua natura, deve essere temporanea, e deve essere legata ad una impossibilità di gestione in modo differente. La prassi italiana, negli ultimi oltre 20 anni, è quella di estremizzare l’emergenza, e farla diventare la regola, e questo è estremamente sbagliato. Questo perchè la disciplina in un periodo di emergenza non può essere la regola di comportamento ordinario, perché poi finisce per comprimere dei diritti, e soprattutto finisce per mortificare delle identità, con un danno, alla lunga, per tutti, credo: non solo per la persona sottoposta al regime di detenzione.”
Introduzione e quesiti di Antonella Ricciardi