Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere dei Militari. Codice penale e codice penale militare di pace
L’art. 51 c.p., rubricato “Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”, prevede che: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il Pubblico Ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine”;
L’art. 22 legge 11 luglio 1978, n. 382 dispone: «L’art. 40 del codice penale militare di pace è abrogato». Scompare in tal modo la norma che escludeva l’applicazione dell’art. 51 c.p. al diritto penale militare; pertanto, la sfera di efficacia dell’art. 51 si espande a comprendere anche i militari.
La citata legge contiene però, in tema di “obbedienza militare”, anche un’altra norma importante. L’art. 4, infatti stabilisce – per quel che è oggetto di interesse – ai commi 2, 3 e 4: “[…] Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici.
[…] Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti d’istituto.
Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori”.
Da parte sua il nuovo Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) dispone nell’art. 25 ultimo comma: “Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l’ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme di principio, il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine ed informare al più presto i superiori”.
Con la nuova normativa, viene per la prima volta affermato esplicitamente il dovere di disobbedienza, non soltanto in relazione all’ordine manifestamente criminoso sulla falsariga del vecchio (art. 40 c.p.m.p.), ma anche in relazione all’ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato.