Sollecito di pagamento dei consorzi di bonifica. La CTP di Lecce annulla l’avviso
Una nuova sentenza della C.T.P. di Lecce – Sezione 3 –, in accoglimento del ricorso redatto dagli Avv.ti Maurizio Villani e Rocco Lamarina, ha totalmente annullato il sollecito di pagamento del contributo di bonifica richiesto dal Consorzio dell’Arneo e dalla Creset S.p.A. In particolare, secondo la Suprema Corte, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio; in tal caso, però, quando vi sia un Piano di Classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e della avvenuta approvazione del Piano di Classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. n. 12576/2016 che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012). Nel caso che ci occupa la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n. 1147/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la L.R. n.4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall’ANBI”. Detto Piano di Classifica, con la pubblicazione sul BURP n.93 del 09.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo dovuto. Detto Piano di Classifica è stato prodotto in atti. Il Consorzio ha depositato, inoltre, consulenza tecnica. Tuttavia, il ricorrente ha dato la predetta prova contraria depositando in atti perizia giurata del perito agrario, le cui contestazioni non appaiono contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto ai fondi di proprietà. Segnatamente, possono ritenersi di fatto incontestate, oltre che pertinenti, le produzioni fotografiche riproducenti il denunciato stato dei luoghi, assurgendo le stesse a prova dell’infondatezza della avversata pretesa contributiva. Una decisione che pone nuovamente il tema dell’odioso balzello che dovrebbe essere oggetto di un urgente intervento politico che finalmente lo elimini stanti i migliaia di solleciti d’importi di poche decine di euro che per il rapporto costi giudiziari del ricorso/benefici non vengono impugnati.