Amministrazione Comunale Bellona – TAR – 20020626
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda
composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Santino Scudeller Referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso elettorale n. 6377/2002 R.G. promosso da PEZZULO Giuseppe (candidato alla carica di sindaco del Comune di Bellona [Caserta] nella lista numero uno ed attuale consigliere comunale) e ABBATE Filippo (consigliere comunale di minoranza) rappresentati e difesi dal professor avvocato Giuseppe Palma e dall’avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli al viale Gramsci, n. 10
CONTRO
– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11 domicilia ex lege
– il Comune di Bellona (CE) in persona del sindaco p.t., non c. in giudizio
E NEI CONFRONTI DI
– Della Cioppa Giancarlo, Caserta Antimo, Vinciguerra Giovanni, Di Febbraro Pasquale, Carusone Giovanni, Pezzulo Pasquale, Iorio Giuseppe, Sarcinella Giovanni, Russo Antimo e Fiata Angelo, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Romano, Carlo Sarro ed Eduardo Romano con i quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla piazza Trieste e Trento, n. 48
– D’Amico Donato, Cioppa Giuseppe, Carluccio Osvaldo, Giudicianni Pasquale e Rovelli Giuseppe, non costituiti in giudizio
PER L’ANNULLAMENTO
a) della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale del Comune di Bellona (Caserta) a seguito delle elezioni svoltesi il 26/27 maggio 2002; b) della deliberazione del consiglio comunale di convalida degli eletti, ove esistente; e c) di tutto il procedimento elettorale.
Visto il ricorso, depositato il 17 giugno 2002, notificato in data 27/28 giugno 2002 con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d’udienza del 20 giugno 2002 e ridepositato in data 5 luglio 2002, con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio dei controinteressati indicati in epigrafe.
Visto il ricorso incidentale prodotto dai medesimi controinteressati costituiti in giudizio, notificato il 9 luglio 2002 e depositato in data 11 luglio 2002.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta all’udienza del giorno 6 febbraio 2003 la relazione del consigliere dottor Andrea Pannone.
FATTO E DIRITTO
La sezione ritiene che, ai fini della decisione del ricorso ed impregiudicata ogni ulteriore pronuncia, di dover disporre (di seguito a quanto già deciso con ordinanza del 17/25 ottobre 2002) i seguenti ulteriori incombenti istruttori, ai sensi degli articoli 19/4 della L. 1034/1971 e 83/11, comma 5, del T.U. 570/1960, modificati dall’articolo 2 della legge 1147/1966, che dovranno essere espletati da uno o più funzionari, nominati dal Prefetto della Provincia di Caserta, in contraddittorio con le parti costituite e con il Comune di Bellona, da preavvisarsi ai sensi dell’articolo 26/3 del R.D. 642/1907.
I predetti funzionari dovranno depositare presso la Segreteria della Seconda Sezione, entro il 31 marzo 2003 e previa redazione di apposito verbale, una relazione sulla verifica, effettuata sulla base delle sole schede valide (delle quali dovrà essere indicato il numero complessivo rinvenuto in ciascuna busta), di tutte le sezioni elettorali del Comune di Bellona allegando agli atti le fotocopie delle schede eventualmente contestate dalle parti presenti alle operazioni e quelle che possano dar luogo a dubbi nell’attribuzione dei voti in esse contenuti. Sulle fotocopie delle predette schede, al fine di rendere più agevole l’identificazione, il funzionario incaricato dal Prefetto della Provincia di Caserta, apporrà il numero della sezione, alla quale si riferisce la manifestazione del voto, nonché un numero progressivo.
Il compenso per i funzionari designati dal Prefetto della Provincia di Caserta (per le operazioni indicate nella presente ordinanza) viene fissato, salva definitiva quantificazione ed attribuzione all’esito finale del giudizio, in € 600,00 (euro seicento,00) che dovrà essere versato dai ricorrenti presso la Prefettura di Caserta entro il termine perentorio del 28 febbraio 2003.
La Prefettura di Caserta rilascerà agli interessati quietanza in duplice copia, una delle quali dovrà essere depositata, come condizione di procedibilità del ricorso, nella segreteria della Seconda Sezione del TAR Campania entro il termine perentorio del giorno 10 marzo 2003.
La Prefettura di Caserta, a richiesta delle sole parti costituite, dovrà rilasciare, previo pagamento delle spese e di eventuali diritti, copia della documentazione risultante dall’espletamento dell’istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, dispone gli incombenti nei modi e nei tempi di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della segreteria nei termini di cui agli articoli 83/11 e 84 del T.U. 570/1960.
Fissa per il prosieguo l’udienza del 24 aprile 2003.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 febbraio 2003.
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore