Dal 24 giugno 2007 più tutela per i consumatori di servizi telefonici
Da qualche giorno a questa parte, ottenere il rimborso per i danni subiti in seguito ad un ritardo per il ripristino della linea telefonica o del collegamento ADSL è più facile. Infatti, grazie a quanto riportato nella Carta dei servizi, che ciascun gestore è obbligato a predisporre per legge e a mettere a disposizione dei clienti, è possibile ottenere un rimborso di circa 5 euro al giorno se i termini non vengono rispettati. Per ottenere il rimborso occorrerà inviare un reclamo scritto per fax o per raccomandata illustrando la vicenda. Il rimborso può essere effettuato anche sotto forma di riduzione della bolletta successiva. Se non si ottiene una risposta è possibile avviare la procedura di conciliazione secondo le nuove disposizioni dell'Agcom in vigore dal 24 giugno scorso. Non sarà più possibile per le aziende telefoniche interrompere il servizio a chi ha dimenticato di pagare una bolletta solo per pochi giorni. Lo prevede il nuovo regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche messo a punto dell'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Detto regolamento, in vigore dal 24 giugno scorso, dispone che non sarà possibile l'interruzione del servizio per i clienti che pagano la bolletta con un ritardo non superiore di due settimane. Infatti, per l'Agcom si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvo i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura. Inoltre, il ritardato o mancato pagamento, non può intendersi come ripetuto se, nei sei mesi precedenti, i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi. Dunque, chi non ha mai saltato una bolletta non si vedrà tagliata la linea alla prima dimenticanza. Altra novità interessa i servizi attivati senza mai essere richiesti. In questi casi non si deve pagare il servizio aggiuntivo dato che da gennaio è obbligatorio far partire i nuovi servizi solo dopo la firma del contratto. Molto spesso, però, questa disposizione viene ignorata, il servizio parte, l'abbonato non lo paga e invia il reclamo, ma nel frattempo scatta il distacco dell'utenza. In base alla nuova procedura, in caso di contestazione, occorre rivolgersi ai Co.Re.Com. Con questa sigla vengono identificati i Comitati Regionali per le Comunicazioni, ossia organismi funzionali dell'Autorità istituiti per assicurare a livello territoriale funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
Per la Campania: Co.re.com., Centro Direzionale Isola, F/8, 80143 Napoli, Presidente: Samuele Ciambriello Tel.: 081/7783872 – 873 – 874 – 877 Fax: 081/7783878 – 887 E-mail: corecom-pre@cons-reg-campania.org Sito Web: consiglio.regione.campania.it/crc/servlet/Comitati.jsp?idCom=30&nomecom=CORECOM
È possibile comunque reperire tutte le informazioni per un ricorso, presso il sito dell'Agcom: www.agcom.it.